Una lettera della Commissione Ue trasmessa al Ministero dell’economia ha sollevato dei dubbi sulla legittimità della forma di indennizzo introdotta con la manovra di fine anno.
Il punto maggiormente controverso è la previsione del carattere “diretto” del rimborso, ossia senza alcuna necessità di ottenere una preliminare decisione favorevole da parte di un’autorità giudicante indipendente (il che, come abbiamo già avuto modo di rilevare, risulterebbe di per sé piuttosto iniquo rispetto a chi ha potuto chiedere l’indennizzo nell’ambito della prima tranche di ottobre solo perché in possesso di una decisione favorevole).
Uno degli obiettivi della direttiva BRRD, quella che ha introdotto le procedure di risoluzione e bail-in, è di «salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario» (art. 31.2.c direttiva). Altre disposizioni europee in materia di concorrenza vietano agli Stati di fornire aiuti economici alle imprese se non a certe condizioni (e il rimborso diretto finirebbe, per la parte corrispondente, col ridurre l’indebitamento della banca rispetto alle pretese dei soci).
La previsione di un indennizzo diretto a copertura del valore perduto dalle azioni in sé e per sé (e non, quindi, a risarcimento dell’eventuale violazione delle regole di condotta da parte della banca in fase di collocamento) costituirebbe pertanto una forma di sostegno pubblico a carico della fiscalità generale (e dei contribuenti) non più ammissibile.
La Commissione Ue ha permesso in passato a più riprese l’intervento dello Stato per venire incontro ai risparmiatori oggetto di vendite improprie, ponendo però una serie di condizioni, fra cui, appunto, la necessità del giudizio preventivo di un organismo indipendente, giudiziario o arbitrale, che faccia da filtro e distingua chi merita il risarcimento e chi no, magari perché ben consapevole del rischio sotteso ad un investimento in azioni illiquide di società non quotata.
Il Governo ha fatto sapere che intende trattare la questione al meglio, al fine di consentire lo sblocco dei fondi. Le soluzioni possibili paiono due: reintrodurre l’obbligo di arbitrato come filtro per il rimborso o trasformare la commissione ministeriale di cui parla la manovra di fine anno in una sorta di organismo arbitrale.
I tempi inizialmente preventivati sono però destinati ad allungarsi.