small judge gavel placed on table near folders

Nel caso oggetto della decisione Cass. civ. Sez. I, 14/05/2019, n. 12863, il cliente aveva conveuto in giudizio la Banca titolare di pegno su propri titoli finanziari, lamentando che questa non avesse provveduto a liquidare l’oggetto della garanzia nonostante il progressivo e forte deterioramento di valore che i titoli stavano subendo e nonostante egli ne avesse più volte sollecitato la liquidazione, al fine di contenere la propria esposizione bancaria e non diminuire eccessivamente la garanzia data. A seguito del comportamento omissivo della Banca, prolungatosi in buona sostanza per circa due anni (dalla primavera del 2001 al giugno 2003), i titoli dati in pegno – aveva sostenuto l’attore – avevano perso gran parte del loro valore (sceso da Euro 96.852,60 a Euro 35.936,17).

In primo grado il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, ritenendo la Banca responsabile della violazione dell’obbligo di dare esecuzione ai rapporti contrattuali in buona fede e correttezza (at. 1375 cod. civ.).

La Corte d’appello aveva rovesciato tale decisione, ritenendo che la norma dell’art. 2795 cod. civ. comma 1 (per la quale “Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l’autorizzazione a vendere la cosa”) preveda una “facoltà concessa al creditore per proteggere il suo diritto di garanzia, minacciato dal deterioramento del bene ricevuto in pegno; se il creditore non se ne cura, resterà con minori garanzie di quelle di cui aveva diritto“, ma non per questo potrà essere ritenuto responsabile.

La Corte d’appello, inoltre, aveva precisato che lo stesso debitore costituente il pegno, laddove si avveda di un deterioramento del bene, potrebbe chiedere la vendita offrendo altra garanzia idonea, motivo per cui anche il cliente, allora, sarebbe stato responsabile di un’omissione colposa. Per qeute ragioni il giudice di secondo grado aveva ritento “errato il ragionamento del primo giudice, laddove qualifica non corrispondente a buona fede il comportamento di un contraente (la Banca) che non ha violato la legge, mentre non valuta allo stesso modo la condotta omissiva dell’altro (il cliente), il quale non si è avvalso delle facoltà che la stessa norma gli apprestava, per ottenere la vendita a prezzo migliore, cioè ponendo egli in essere l’omissione, che erroneamente è stata imputata alla Banca“.

La Corte di Cassazione ha rivisto la questione in linea con la decisione di primo grado, osservando anzitutto che se è vero che “il creditore garantito – non vantando titoli proprietari – non può procedere in via autonoma all’alienazione del bene che è in via di deterioramento”, mentre “il datore del pegno, in quanto (almeno normalmente) proprietario del bene, ha di per sè titolo per alienare quest’ultimo”, tuttavia non avendo il debitore più “il possesso del bene – che per l’appunto risulta nelle mani del creditore (in via diretta o mediata ex art. 2786 cod. civ., comma 2) – non può consegnarlo all’acquirente; e non può quindi dare pieno corso esecutivo all’alienazione medesima. Il che, molte volte, si traduce – come accade nell’ipotesi di titoli immessi in un mercato regolamentato, che nel concreto qui occupa – in un’impossibilità pratica di porre in essere l’alienazione” da parte del debitore costituente il pegno.

Per la Corte “Risulta, dunque, evidente che per procedere alla vendita anticipata, cioè conservativa del valore economico del bene che è in garanzia, risulta in buona sostanza necessario – di per sè stesso – tanto il consenso del datore, quanto quello del creditore“.

In conclusione, “La fattispecie della vendita con funzione conservativa viene, per sua propria natura, ad atteggiarsi come fenomeno di potenziale cooperazione tra datore del bene e creditore garantito. In via correlata, la disposizione dell’art. 2795 cod. civ. – là dove prevede e regola il separato potere del creditore e del datore di ottenere l'”autorizzazione” del giudice “a vendere la cosa” – viene a configurarsi come strumento di conservazione del valore del bene strutturato propriamente per il caso di conflitto, o anche, e più semplicemente, per il caso di effettiva divergenza di opinioni tra il creditore e il datore“.

“Ora, in presenza delle coordinate appena richiamate, il canone generale della buona fede oggettiva non può non imporre al creditore garantito – come pure, peraltro, al datore della garanzia (nonchè al debitore, ove diverso da questi) – di prendere in considerazione ed esaminare il tema di un’eventuale vendita anticipata del bene preso in garanzia, laddove il rischio di un suo deterioramento venga sensibilmente a manifestarsi in modo oggettivo. Non di meno, il detto canone viene a comportare il dovere del creditore di fornire una risposta adeguata e tempestiva al datore che lo solleciti a procedere alla liquidazione del bene, allegando una concreta sussistenza del rischio in discorso; e di fornire, nel caso di manifestato dissenso, una motivata risposta (in modo da dare, in tale ultima ipotesi, spazio sostanziale all’effettiva applicazione della norma dell’art. 2795 cod. civ., comma 3)“.

Per la Corte, la risposta alla questione delle condotte effettivamente pretendibili dal crediore pignoratizio e dal debitore, la si trova nella “tradizionale impostazione che questa Corte assume, nei termini di sostanza basica della clausola generale di buona fede oggettiva”, ossia nel ritenere conforme a buona fede “il dovere di necessaria salvaguardia dell’interesse altrui, nel limite in cui non venga a pregiudicare il proprio interesse oggettivo“.

Su queste basi, non è stata ritenuta condivisibile l’impostazione della Corte d’appello, per la quale non avrebbe violato il canone di buona fede oggettiva il creditore garantito rimasto inerte di fronte al delinearsi di un rischio sensibile di deterioramento del bene preso in garanzia.

Una simile prospettiva, per la Corte Suprema, presupporebbe che la linea guida del comportamento del creditore rimanga in ogni caso la libera (e dunque insindacabile) cura del proprio esclusivo interesse. Il che equivarrebbe a ritenere il sistema della garanzia pignoratizia “impermeabile ai dettami della buona fede oggettiva“, che impongono, appunto, di adoperarsi per salvaguardare anche l’interesse altrui.

In questo contesto, “il canone della buona fede non si limita a integrare in via diretta, ex art. 1337 cod. civ., il contenuto del rapporto contrattuale corrente tra datore e creditore garantito, imponendo a quest’ultimo di riscontrare le sollecitazioni liquidatorie che il primo formuli allegando un rischio concreto di deterioramento. Viene altresì a incidere sui termini del rapporto contrattuale corrente tra i detti soggetti attraverso la costruzione contenutistica del dovere di custodia e conservazione del bene che la norma dell’art. 2790 cod civ. assegna appunto al creditore garantito: in via indipendente dall’iniziativa del datore e per il caso, appunto, in cui il rischio in discorso risulti oggettivamente e sensibilmente apprezzabile“.

Invero, “La giurisprudenza di questa Corte ha in particolare chiarito che la custodia del creditore, che risulta prescritta da questa disposizione, si sostanzia nell’obbligo di mantenere la cosa nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell’obbligo, con la conseguente necessità di adottare tutte le misure al riguardo idonee in relazione alle circostanze concrete del caso, della relativa perdita e deterioramento il creditore pignoratizio rispondendo secondo le regole generali.

Il dovere di custodia posto a carico del creditore garantito, “integra dunque un obbligo di protezione della posizione del datore, che – in caso di rischio sensibile di deterioramento del bene – risulta funzionale al sostanziale mantenimento di un valore economico corrispondente a quello originario“.

Per queste ragioni il creditore garantito assume un ruolo che deve essere “attivo e propositivo di una cooperazione con il datore, in ordine a una tempestiva ed efficiente liquidazione del bene che mostri un sensibile rischio di deterioramento“.

Di più, “laddove la custodia venga effettuata da soggetti qualificati da particolare qualità soggettive (banche, intermediari finanziari, ecc.), è alla diligenza professionale ex art. 1176 cod. civ., comma 2, che deve aversi riguardo“.

La Corte prende infine posizione anche sull’obbligo che avrebbe il debitore che chiede la liquidazione della garanzia di offrire altra idonea garanzia in sostituzione: “Errata si manifesta l’affermazione della Corte d’appello milanese per cui il datore, interessato a procedere alla liquidazione del bene in sensibile rischio di deterioramento, avrebbe comunque l’onere – nel momento in cui richieda al creditore garantito di adoperarsi per la vendita dei titoli – di offrire in sostituzione del bene in essere altra idonea garanzia sostitutiva“.

Per la Corte, si tratta di “un radicale fraintendimento della norma dell’art. 2795 cod. civ.”, posto che la norma “non richiede in alcun modo un raddoppio di impegno economico in capo al garante (al bene da liquidare prima e al riscosso poi, aggiungendosi un bene ulteriore, sempre in garanzia). Raddoppio di cui, del resto, viene a sfuggire l’utilità e il bisogno“.

In conclusione, la Corte ha cassato la decisione di secondo grado, rimettendo la questione alla Corte d’appello sulla base del seguente principio di diritto: “Viola l’obbligo di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c., il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all’eventuale liquidazione del medesimo; del pari, è da ritenere contrario al canone di buona fede il comportamento del creditore garantito che non dia tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia“.

Scopri di più da diBanca

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading