Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ha introdotto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. L’art. 1 del decreto afferma che “al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19”, SACE S.p.A. concederà fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti da eseguirsi sotto qualsiasi forma.
200 miliardi di nuova finanza garantita da SACE Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ha introdotto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. L’art. 1 del decreto afferma che “al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19”, SACE S.p.A. concederà fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti da eseguirsi sotto qualsiasi forma. L’ammontare massimo garantibile da Sace ammonta ad euro 200 miliardi, di cui, afferma il decreto, almeno 30 andranno destinati alle PMI che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro, nonché ai lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Termini e condizioni della garanzia La garanzia SACE è rilasciata fino al 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. Condizioni di rilascio della garanzia sono: – che al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrasse nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea, ossia, (i) se società a responsabilità limitata, non avesse perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (il che si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto), (ii) se società di persone con soci a responsabilità illimitata, non avesse perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate, (iii) non fosse assoggettata a procedura concorsuale o non si trovasse in condizioni di insolvenza; – che alla data del 29 febbraio 2020 non avesse esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ossia esposizioni registrate a sofferenza, come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni; – che l’importo del prestito assistito da garanzia non sia superiore al maggiore tra i seguenti due indici: (i) 25% del fatturato annuo dell’impresa nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale; (ii) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio o da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio. I nuovi contratti di finanziamento potranno venire stipulati a distanza anche attraverso una semplice email non certificata inviata dall’impresa, assieme a documento di identità del legale rappresentante. Copertura della garanzia SACE La garanzia copre le seguenti percentuali: – 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; – 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti; – 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro. La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente al 9 aprile 2020 per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.Per ottenere la garanzia, la banca dovrà dimostrare che si tratti effettivamente di un nuovo finanziamento (all’esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato dovrà cioè risultare superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, 9 aprile 2020). Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute. Costi della garanzia verso SACE Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti: – per i finanziamenti di piccole e medie imprese, in rapporto all’importo garantito: (i) 0,25% durante il primo anno, 0,50% durante il secondo e terzo anno, 1,00% durante il quarto, quinto e sesto anno; – per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese, in rapporto all’importo garantito: 0,50% punti base durante il primo anno, 1,00% punti base durante il secondo e terzo anno, 2,00% punti base durante il quarto, quinto e sesto anno. Costi verso la banca Le commissioni applicabili dalle banche eroganti devono essere limitate al recupero dei costi e, comunque, di misura inferiore al costo che sarebbe stato richiesto per operazioni analoghe di carattere chirografo (ossia senza garanzie). Impegni dell’impresa beneficiaria L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno: – per essa e ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020; – di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Vincolo di scopo dei nuovi finanziamenti Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. Recupero del credito in regresso da parte di SACE Sarà sempre SACE, poi, a svolgere, anche per conto el Ministero dell’economia e delle finanze, le attività di recupero dei crediti verso il finanziato che sia risultato inadempiente all’obbligazione di rimborso del credito e questa attività potrà essere delegata alle stesse banche finanzianti. Procedura per il rilascio della garanzia Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, accertati sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020), se l’impresa non ha approvato il bilancio, la procedura è semplificata e si articola nelle seguenti linee generali: – presentazione della domanda di finanziamento garantito alla banca o alla società finanziaria; – in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte della banca, la richiesta di emissione della garanzia viene trasmessa a SACE e quest’ultima processa la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia. Per le imprese con più di 5000 dipendenti e valore di fatturato superiore a 1,5 miliardi, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì a delibera del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottata sulla base della stessa istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree in Italia: a) contributo allo sviluppo tecnologico; b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; e) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica. L’ulteriore garanzia di CDP Fermo restando il limite complessivo massimo di garanzia di 200 miliardi, il Ministro dell’economia e delle finanze potrà concedere la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2020, derivanti a sua volta da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Chi è SACE Ricordiamo che nel 2004 SACE venne costituita in società per azioni, controllata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze, entrando nel mercato dell’assicurazione del credito a breve termine, soprattutto all’export. Nel 2012 SACE è stata quindi acquistata da CDP Spa per il prezzo di euro 6.050.000.000,00, nell’ambito del piano di riorganizzazione e sviluppo delle partecipate del Ministero dell’Economia e delle Finanze. |