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La nuova definizione di default bancario non incide sulla gestione e sul funzionamento della Centrale Rischi.

La nuova definizione di default bancario prevista dall’articolo 178 del Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Reg. UE n. 575/2013) è stata integrata da ulteriori regole emanate in sede europea e applicabili dal 1° gennaio 2021. Sul loro impatto si sono diffuse notizie non sempre accurate. Per questo la Banca d’Italia ha ritenuto opportuno precisare che, per quanto riguarda le segnalazioni in CR, le novità non modificano nella sostanza i criteri sottostanti.

La CR raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro. La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato “a sofferenza”; ciò avviene se l’intermediario finanziatore ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva come espressamente richiesto dalla normativa della Banca d’Italia; inoltre, tale valutazione non deve basarsi esclusivamente su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. A seguito dell’adozione della nuova definizione di default a partire da gennaio 2021 gli intermediari che fanno parte di un gruppo bancario o finanziario devono considerare tutte le informazioni – positive e negative – a disposizione del gruppo stesso. Si parla di “sofferenza di gruppo” proprio perché la classificazione è applicata uniformementein tutto il perimetro del gruppo bancario o finanziario. Tale requisito non era richiesto formalmente in precedenza ma era verosimilmente già attuato dalle banche appartenenti a gruppi. Le modifiche alla definizione di default relative alle cc.dd. “soglie di rilevanza” non hanno, invece, alcun impatto sulla classificazione a sofferenza. Gli intermediari infatti dovranno continuare a segnalare un cliente “in sofferenza” sulla base dei criteri sopra descritti (valutando dunque la situazione di grave difficoltà non temporanea e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti) e non devono applicare alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.

Per le altre categorie di crediti diversi dalle sofferenze, nella CR si distingue tra:

  • finanziamenti con rimborso regolare;
  • finanziamenti con scaduti/sconfinamenti “non persistenti” (ovvero inferiori a 90 giorni);
  • “inadempimenti persistenti”, cioè i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa, per i quali si distinguono due casi: (i) da oltre 90 giorni e fino a 180 giorni; (ii) da oltre 180 giorni.

La classificazione tra gli “inadempimenti persistenti” segue il criterio “oggettivo” della durata dello scaduto o dello sconfinamento; il conteggio dei giorni di ritardo è pertanto legato alla scadenza dei rimborsi prevista dal contratto di finanziamento e non tiene conto dell’ammontare dello scaduto/sconfinamento né della sua rilevanza rispetto all’esposizione complessiva del debitore o dell’ammontare del finanziamento (“soglie di rilevanza”). Le modifiche alla definizione di default relative alle “soglie di rilevanza” non hanno pertanto impatto su questa classificazione che in CR continua a “fotografare” in maniera oggettiva le esposizioni creditizie dei clienti a prescindere dalle definizioni adottate per finalità di vigilanza.

In Italia esistono altre banche dati creditizie gestite da soggetti privati e alle quali gli intermediari partecipano su base volontaria, i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), tra cui Crif Eurisc, Experian, CTC e Assilea. I SIC non sono soggetti né alla regolamentazione né alla supervisione della Banca d’Italia.