Nell’assemblea di ieri i soci della Sparkasse hanno approvato la transazione dell’azione sociale di responsabilità verso precedenti Amministratori, Sindaci e Direttore Generale, oggetto del giudizio instaurato dalla Banca avanti il Tribunale civile di Bolzano, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di concludere l’accordo transattivo, accettando la proposta già pervenuta dai convenuti e dalle loro rispettive compagnie di assicurazione. L’accordo prevede il pagamento in favore della Banca, a tacitazione transattiva di ogni pretesa risarcitoria, dell’importo onnicomprensivo di 3 mln di euro.
I fatti
A seguito delle attività ispettive dell’Autorità bancaria e finanziaria nel periodo 2011-2015 e degli ulteriori approfondimenti svolti con riferimento alle condotte degli ex amministratori, sindaci e direttore generale della Banca nel periodo 27 aprile 2007 – 29 aprile 2014 venne sottoposta all’Assemblea degli Azionisti e quindi approvata la promozione nei confronti degli stessi dell’azione sociale di responsabilità.
Le contestazioni poste alla base della richiesta risarcitoria attenevano in sintesi a:
(i) profili inerenti l’ambito dell’erogazione del credito e carenze nelle politiche creditizie, con particolare riguardo a erogazioni concesse senza adeguata istruttoria e/o in difformità rispetto al parere espresso dalle strutture tecniche della banca, a mancanze nel processo di gestione dei crediti sotto il profilo della classificazione e aggiornamento delle posizioni e delle attività di recupero;
(ii) carenze con riferimento ai sistemi di gestione e controllo in relazione alle politiche creditizie di cui sopra;
(iii) responsabilità relative a condotte, attive e omissive, poste in essere nella gestione e monitoraggio delle iniziative assunte da controllate.
La causa
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio con articolate comparse di costituzione e risposta, contestando i profili di responsabilità e i presupposti della domanda risarcitoria svolta nei loro
confronti; in subordine, hanno chiesto di essere tenuti indenni, in caso di condanna, dalle rispettive
compagnie di assicurazione, che sono state citate in giudizio e, a loro volta, si sono costituite
contestando le pretese dei convenuti.
La causa si trovava ancora nella fase preliminare, essendo stata la prima udienz arinviata al 20 gennaio 2022.
La transazione
All’esito delle negoziazioni intercorse, rese particolarmente complesse e prolungate a causa della pluralità di posizioni processuali e sostanziali coinvolte, tutti i soggetti convenuti hanno da ultimo formulato alla Banca, per il tramite dei relativi legali, una proposta, ritenuta non ulteriormente negoziabile, che prevedeva il pagamento di un importo complessivo, a mero titolo transattivo e dunque senza alcun reciproco riconoscimento, in cambio della rinuncia all’azione di responsabilità e alle pretese connesse alle cariche dei convenuti, senza oneri per la Banca e con compensazione integrale delle spese legali tra le parti.
Più nel dettaglio, la proposta prevedeva, nei suoi punti essenziali:
(i) l’obbligo dei convenuti e delle relative compagnie di assicurazione, senza vincolo di solidarietà tra loro, di corrispondere alla Banca l’importo forfettario, complessivo e onnicomprensivo di Euro 3.000.000,00 mediante consegna di assegni circolari da parte dei convenuti entro la conclusione dell’accordo e mediante bonifici bancari da parte delle assicurazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’accettazione da parte della Banca della proposta transattiva;
(ii) la rinuncia da parte della Banca, a titolo meramente transattivo e senza riconoscimento, alle pretese dedotte e deducibili nel giudizio di cui all’azione di responsabilità R.G.N. 1698/2017 avanti il Tribunale civile di Bolzano, e comunque a ulteriori pretese connesse al ruolo da essi rivestito di ex componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale, nonché di Direttore Generale della Cassa, salve alcune riserve previste in esclusivo favore della Cassa;
(iii) la correlativa rinuncia da parte dei convenuti ad eccezioni e pretese; (iv) l’abbandono ed estinzione dell’azione sociale di responsabilità (come detto, giudizio R.G.N. 1698/2017 avanti il Tribunale civile di Bolzano), a spese integralmente compensate tra le parti, subordinatamente alla piena efficacia dell’accordo transattivo.