La pronuncia di Cass. civ. sez. III, 07/03/2022, n.7352 ha ribadito la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito fra oneri corrispettivi e oneri di mora e la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla rispettiva natura: corrispettiva per i primi e sanzionatoria per i secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza.
La Corte ha inoltre riaffermato il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni e, pertanto, assimetriche (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, e Cass., 18/01/2019, n. 1464).
Sulla base di queste premesse la Corte ha affermato l’impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, avendo, i due oneri, natura e funzione diverse.
La prima costituisce, infatti, “una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio“.
Gli interessi di mora, invece, costituiscono “una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi“.
A ben vedere – afferma la Corte – “proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” poiché “la commissione in parola non è collegata, se non indirettamente, all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello“.
Non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella“.