Entro il termine di approvazione del bilancio 2022 (ordinariamente il 30 aprile, quest’anno il 2 maggio perchè il 30 cadrà di domenica e il 1 maggio è festivo) ed eccezionalmente il 30 giugno qualora vi siano ragioni che giustifichino il differimento del termine, l’assemblea sarà tenuta a verificare l’eventuale superamento dei limiti imposti dall’art. 2477 del Codice civile.

L’art. 379 del Decreto Legislativo numero 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), dopo alcune modifiche, ha rivisto l’attuale versione dell’art. 2477 del Codice civile, prevedendo che la società sia tenuta a nominare l’organo di controllo o il revisore se:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Secondo la norma l’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non venga superato alcuno dei predetti limiti.

Quanto al termine, l’ultima proroga contenuta nell’articolo 1-bis del D.L. 118/2021 va letta in maniera coordinata con il posticipo di altri adempimenti necessari alla piena attuazione del Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza: la nomina dell’organo di controllo – in presenza degli indici sopra detti – va effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio 2022.

E’ lo stesso art. 2477 c.c., come da ultimo rivisto, a prevedere (cfr. penultimo comma) che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati debba rovvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, con la precisaizone che se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.