Il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve americana ha annunciato l’approvazione unanimità di rilevanti aggiornamenti della propria politica monetaria. Gli aggiornamenti riflettono i cambiamenti nell’economia dell’ultimo decennio e il modo in cui i responsabili politici stanno tenendo conto di questi cambiamenti nella conduzione della politica monetaria. L’aggiornamento intende anche migliorare la trasparenza, la responsabilità e l’efficacia della politica monetaria.
Per Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 14-07-2020, n. 14960 è ammissibile l’insinuazione al passivo del fallimento con il riconoscimento della prelazione ipotecaria anche se solo in via condizionata al recupero effettivo del bene alla massa.
Molte banche stanno chiedendo garanzie aggiuntive (soprattutto garanzie personali) ad imprese che chiedono prestiti assistiti al 100% da garanzia dello Stato.
Con una circoclare del 19 giugno la Banca d’Italia ha chiarito in che termini gli intermediari debbano annotare in Centrale rischi la quota di debito bancario stralciata col cliente nell’ambito di accordi c.d. “a saldo e stralcio”.
Con la pronuncia Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-06-2020, n. 11524, la Suprema Corte ha fissato alcuni principi importanti con riguardoalla sospensione degli effetti dei contratti di anticipazione bancaria nell’ambito del concordato preventivo.
Vediamo quali sono le principali misure che interessano banche e intermediari finanziari nel del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21).
Per la recente pronuncia Cass. civ., Sez. I, ord., 20 maggio 2020, n. 9141, rel. Andrea Fidanzia, la valutazione del carattere della rimessa affluita in conto va svolta sul saldo epurato degli indebiti (c.d. saldo rettificato) e non sul saldo risultante dagli estratti conto (il c.d. saldo banca).
La Corte federale tedesca contesta al Governo e al Parlamento di aver supinamente accettato il Programma di acquisti di titoli di debito pubblico (PSPP) avviato da Mario Draghi, senza chiedere conto alla Bce della proporzionalità di tale misura, soprattutto laddove essa si è discostata dal criterio di riparto degli acquisti basato sul capital key della Banca centrale europea (ossia sulla suddivisione delle quote di partecipazione nel capitale dei diversi Stati membri). Per arrivare ad un simile giudizio, la Corte federale tedesca è costretta a disconoscere la decisione dell’11 novembre 2018 della Corte di giustizia dell’Ue, che aveva ritenuto la legittimità di tale programma, ritenendola “incomprensibile”, il che apre anche una certa frattura istituzionale a livello molto alto. Non tutto è perduto, però, perché la Corte tedesca ha concesso 3 mesi alla Bce per dimostrare in modo comprensibile e comprovato che gli obiettivi di politica monetaria perseguiti non sono sproporzionati rispetto agli effetti di politica economica e fiscale che si intendono ottenere. Se tale dimostrazione non intervenisse, per la Corte federale la Bundesbank (che della Bce è la maggior contributrice) non potrebbe più partecipare al PSPP, smettendo di fatto di finanziare l’acquisto di titoli delgi altri Stati. Di seguito abbiamo tradotto le Headnotes (note esplicative) della sentenza, curate dalla stessa Corte federale, gli ultimi due paragrafi della parte motiva (quelli dei tre mesi) e il verdetto. Il tutto corredato di brevi note di commento per rendere un po’ più comprensibile la lettura.
Fabrizio Balassone, Capo del Servizio Struttura economica di Banca d’Italia, ha tenuto un’audizione sul tema “Conversione in legge del DL 8 aprile 2020, n. 23 (misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)”, davanti alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati.
Con la decisione Cass. civ. Sez. I, Sent., 17/4/2020, n. 7905, la Suprema Corte ha fornito importanti precisazioni sulla portata e la natura da attribuirsi alla presunzione di sussistenza del nesso di causa nelle domande risarcitorie basate sulla violazione degli obblighi informativi dell’intermediario.