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E’ valido il mutuo che superi il limite di finanziabilità

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla controversa questione della sorte del finanziamento fondiario concesso per un importo superiore al limite dell’80% del valore del bene ipotecato a garanzia, limite stabilito ai sensi del comma 2 dell’art. 38 TUB dalla regolametazione delegata a Banca d’Italia.

Con la pronuncia Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, (ud. 27/09/2022, dep. 16/11/2022), n.33719 si chiude così un lungo dibattito che aveva visto contrapporsi un primo indirizzo che sosteneva l’invalidità di un simile finanziamento (invalidità dai più ritenuta ovviabile con la conversione del negozio nullo in un diverso finanziamento ordinario, privo del privilegio derivante dalla fondiarietà) ad un indirizzo opposto che riteneva, invece, che la violazione del limite di finanziabilità non potesse attenere alla struttura intrinseca del negozio e, pertanto, non ne potesse determinare la nullità.

Per la Corte a Sezioni Unite il muto concesso per un importo superiore al limite conserva tutta la sua validità.

Questi i principi espressi in merito, estratti direttamente dalla sentenza:

La Corte ha quindi posto il seguente principio di diritto:

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito“.

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