Un cliente che aveva contratto un leasing citò in causa Banco BPM contestando, tra l’altro, la nullità della pattuizione relativa al tasso di interesse in quanto determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013 (la quale aveva ravvisato l’avvenuta violazione dell’art. 101 Trattato CE nella parte in cui dispone che “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione… Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”).
La Corte d’appello confermò la sentenza di primo grado rigettando la contestazione del cliente, ritenendo genericamente enunciata la censura perché la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non poteva implicare la sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale vietata dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 e, soprattutto, perché il Banco BPM non aveva partecipato a quell’intesa.
Investita della questione, la Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 13 dicembre (Cass. civile sez. III, 13/12/2023, n.34889) ha accolto il ricorso del cliente, ricordando, anzitutto, che con la c.d. legge antitrust il legislatore non ha inteso sanzionare “solo le ‘intese’ in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà’ tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare ‘voluto’“, intendendo, invece, “proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può essere il frutto anche di comportamenti ‘non contrattuali’ o ‘non negoziali'” (cfr. Cass. 1/2/1999, n. 827).
La Corte ha così ribadito la rilevanza di “qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche delle fattispecie in cui il meccanismo di ‘intesa’ rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente ‘unilaterali’“, con la conseguenza che allorché l’art. 2 della l. 287/1990 ha stabilito la nullità delle “intese”, non ha voluto “dar rilevanza esclusivamente all’eventuale negozio giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario – la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza; pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust“.
Su queste premesse, la Corte di cassazione ha ritenuto errata la decisione della Corte d’appello, la quale avrebbe dovuto considerarre l’accertamento dell’intesa restrittiva operato dalla Commissione europea “prova privilegiata (Cass. 31/08/2021, n. 23655; Cass. 05/07/2019, n. 18176; Cass. n. 13846 del 22/05/2019, n. 13846; Cass. 28/05/2014, n. 11904; Cass. 22/05/2013, n. 12551; Cass. 09/05/2012, n. 7039; Cass. 18/08/2011, n. 17362) a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi ‘manipolati’ ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco Bpm S.p.A., giacché raggiunta dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (cfr. Cass. 12/12/2017, n. 29810)“.

