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Transazione fiscale nella composizione negoziata nello schema di decreto correttivo

Nello schema di decreto legislativo che dovrebbe essere emanato in attuazione della legge 8 marzo 2019, n. 20, recante Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII) si prevede la possibilità di raggiungere un accordo di stralcio col fisco anche nel procedimento di Composizione negoziata della crisi (CNC).

Sebbene nel nostro oridnamento non sia previsto un divieto espresso di stralciare la pretesa tributaria, l’Agenzia delle Entrate e la maggioranza della giurisprudenza ritengono un simile divieto sotteso al sistema normativo, ammettendo uno stralcio della pretesa solo nell’ambito della transazione fiscale o, per le imprese sotto soglia e i privati, della Composizione della crisi da sovraindebitamento (CCS).

Va pertanto salutata con favore l’iniziativa del Governo che, nello schema di decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevede un nuovo comma 2-bis all’art. 23 CCII (dedicato alla conclusione delle trattative e alla tipologia di accordi stipulabili con i creditori nell’ambito della CNC), per prevedere che “Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare la proposta di un accordo transattivo all’Agenzia delle entrate, agli enti pubblici territoriali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione, all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale infortuni sul lavoro che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.”

L’accordo – prosegue la norma – è sottoscritto dalle parti alla presenza dell’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27. Il giudice, previa verifica della regolarità formale dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto.”

L’accordo – conclude la nuova norma – si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di grave inadempimento. Costituisce grave inadempimento il mancato pagamento di almeno tre rate consecutive oppure, in caso di accordo che non prevede la rateizzazione del debito, il mancato pagamento delle somme dovute in virtù dell’accordo entro il termine di novanta giorni dalla scadenza stabilita”.

All’accordo – chiarisce infine la norma – di cui al primo periodo e a ogni altro accordo sottoscritto nel corso delle trattative avviate ai sensi dell’articolo 17, comma 5, tra l’imprenditore e una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica l’articolo 1, comma 1.1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle ipotesi di dolo“.

Si tratta della particolare ipotesi di responsabilità erariale prevista a carico dei funzionari pubblici in ipotesi di conciliazione della pretesa amministrativa, ipotesi secondo la quale “In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti” (art. 1, co. 1.1, legge n. 20/1994). La previsione del CCII avrebbe quindi il signficato di limitare la sussistenza di una simile responsabilità.

Secondo la disposizione transitoria dello schema di decreto (art. 55), le nuove disposizioni si applicherebbero alle composizioni negoziate pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.

Tutte le CNC pendenti, quindi, potrebbero definirsi con una transazione fiscale.

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