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La clausola floor non è un derivato implicito

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La clausola floor, che in un contratto di finanziamento garantisce che il tasso di interesse non scenda al di sotto di un minimo concordato, non costituisce un derivato implicito.

Lo ha detto Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n. 1942, precisando che mentre un derivato genera solitamente flussi finanziari a favore di una parte rispetto all’altra, ciò non acacde con la c.d. clausola floor.

In particolare, per la Corte, “Essa non ha natura di derivato implicito, bensì rientra nell’autonomia negoziale delle parti. Inoltre, la clausola non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, in quanto non presenta indeterminatezza riguardo agli interessi corrispettivi. La validità della convenzione relativa agli interessi richiede una specificazione univoca del tasso, che, se variabile, può essere determinato attraverso parametri chiari e definiti. Nel caso in esame, la clausola floor è stata esplicitamente illustrata nel contratto, garantendo così la consapevolezza del mutuatario riguardo al corrispettivo e escludendo quindi la possibilità di configurarla come clausola iniqua o incomprensibile. Infine, poiché la clausola floor è chiara e comprensibile, non è soggetta al vaglio di vessatorietà ai sensi dell’art. 34, comma 2, del Codice del Consumo“.

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