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Cosa succede se si chiede una moratoria bancaria

La sospensione del rimborso del finanziamento in favore di un’impresa in difficoltà finanziaria, secondo l’attuale disciplina di vigilanza bancaria di matrice europea, si configura come una misura di concessione (cioè una facilitazione nel rimborso del credito) e potrebbe avere delle controindicazioni per il soggetto beneficiario.

In particolare, la banca che concede la sospensione del rimborso deve effettuare una nuova valutazione dell’impresa debitrice (al di là di quanto previsto dalla propria policy interna in materia di monitoraggio) e verificare il corretto stato di rischio della sua esposizione, con l’applicazione dell’attributo “forborne”, che segnala l’applicazione a quest’ultima di una misura di facilitazione nel rimborso.

Anche nel caso di eventuali previsioni di legge che obblighino alla sospensione del pagamento delle rate, la banca non può esimersi dall’effettuare le medesime verifiche e dalla assegnazione dell’attributo “forborne”.

La segnalazione in “forborne” è una informazione che rimane all’interno della banca, che non è comunicata in Centrale Rischi.

La qualifica “forborne” può essere eliminata definitivamente quando sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

  1. siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui il finanziamento oggetto della sospensione del rimborso è stato riclassificato come esposizione in bonis (c.d. periodo di prova);
  2. sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui il finanziamento è in prova con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;
  3. nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni.

Il finanziamento oggetto di sospensione del rimborso va invece classificato in default qualora:

  1. abbia già ottenuto un’analoga facilitazione di rimborso nell’anno precedente (cosiddetto, periodo di cura), che ha consentito allo stesso di uscire dalla classificazione di default;
  2. abbia già ottenuto un’analoga facilitazione nei due anni precedenti al “periodo di cura” e presenti uno scaduto di oltre 30 giorni.

Inoltre, qualora la facilitazione nel rimborso del finanziamento comporti per la banca una riduzione, del valore attuale netto dei flussi di cassa derivanti dal finanziamento, superiore all’1%, la stessa esposizione deve essere automaticamente classificata in default (per evitare il verificarsi di tale situazione è sempre preferibile che la sospensione del pagamento riguardi esclusivamente la quota capitale delle rate del finanziamento).

Il finanziamento in default non va segnalato in Centrale Rischi, a meno che lo stesso non sia classificato in sofferenza, in quanto la banca ritenga che non ci sia più possibilità di recupero del credito senza l’avvio delle procedure esecutive, come precisato dalla Banca d’Italia nelle Q&A sulla Centrale Rischi – relative al periodo dell’emergenza Covid-19 e sulla nuova definizione di default, pubblicate sul proprio sito internet.

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