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Nessuna concessione abusiva di credito se la banca agisce con ragionevolezza

Con la sentenza di Cass. civ., 1^ Sez., 14 settembre 2021, n. 24725, Pres. Francesco Antonio Genovese, la Suprema Corte torna sui profili di responsabilità della banca per concessione abusiva di credito ad impresa poi fallita.

La fattispecie era stata di recente affrontata da Cass. civ. Sez. I, Ord., 30.06.2021, n. 18610, che, pur confermando la condanna della banca decisa dalla Corte d’appello, aveva ben delienato il perimetro di responsabilità ascrivibile al soggetto finanziatore.

I principi posti da quest’ultima sentenza sono stati adesso ribaditi dalla pronuncia n. 24725, che si può così massimare:

Va quindi consolidandosi l’orientamento che esclude la responsabilità della banca quando questa risulti in grado di dimostrare di aver concesso credito – anche al di fuori di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. o di un piano attestato di risanamento ex art. 67 l.fall. – operando in maniera non insensata alla luce delle più ragionevoli e concrete prospettive di risanamento dell’impresa.

ll che imporrà alla banca di arricchire l’istruttoria creditizia di valutazioni tecniche specifiche, che prudenza impone comunque di svolgere sulla base dei criteri e principi stabiliti per le attestazioni dei piani di risanamento.

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