Con la sentenza di Cass. civ., 1^ Sez., 14 settembre 2021, n. 24725, Pres. Francesco Antonio Genovese, la Suprema Corte torna sui profili di responsabilità della banca per concessione abusiva di credito ad impresa poi fallita.

La fattispecie era stata di recente affrontata da Cass. civ. Sez. I, Ord., 30.06.2021, n. 18610, che, pur confermando la condanna della banca decisa dalla Corte d’appello, aveva ben delienato il perimetro di responsabilità ascrivibile al soggetto finanziatore.

I principi posti da quest’ultima sentenza sono stati adesso ribaditi dalla pronuncia n. 24725, che si può così massimare:

  • l’erogazione di credito è da considerarsi “abusiva” se effettuata con dolo o colpa ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi;
  • il finanziamento abusivo integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno direttamente subito dall’impresa e indirettamente dalla massa dei creditori, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività aziendale;
  • la responsabilità in capo alla banca, qualora abusiva finanziatrice, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all’art. 146 I. fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c., quali fatti causatori del medesimo danno, senza che, peraltro, sia necessario l’esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di mero litisconsorzio facoltativo;
  • non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi.

Va quindi consolidandosi l’orientamento che esclude la responsabilità della banca quando questa risulti in grado di dimostrare di aver concesso credito – anche al di fuori di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. o di un piano attestato di risanamento ex art. 67 l.fall. – operando in maniera non insensata alla luce delle più ragionevoli e concrete prospettive di risanamento dell’impresa.

ll che imporrà alla banca di arricchire l’istruttoria creditizia di valutazioni tecniche specifiche, che prudenza impone comunque di svolgere sulla base dei criteri e principi stabiliti per le attestazioni dei piani di risanamento.