Il Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” si inserisce nel solco degli interventi già adottati a partire dallo scoppio della pandemia per mitigarne l’impatto sul tessuto produttivo nazionale.
La novità più importante riguarda l’introduzione del nuovo strumento della Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi, una sorta di procedura di mediazione guidata da un esperto indipendente che, ravvisandone l’utilità e la sostenbilità in funzione della continuità aziendale, dovrebbe facilitare la conclusione di accordi di contenimento o attenuazione dell’epsosizione debitoria (remissioni parziali, moratorie, allungamento delle scadenze, etc.) fra debitrice e creditori coinvolti.
Per espressa previsione normativa, le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e cessionari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato.
A differenza di quanto accade nelle negoziazioni informali, gli istituti di credito soggiaceranno quindi ad un espresso obbligo di legge di partecipazione e tale obbligo si estende anche ai loro mandatari (ad esempio, servicer) e ai cessionari dei loro crediti.
Mentre il dovere di comportamento secondo buona fede e correttezza imposto alle parti durante le trattative non sembra aggiungere molto alla disciplina civilista di respiro generale, appare invece di un certo rilievo la previsione del dovere di dare riscontro alle proposte e alle richieste dell’imprenditore, formulate durante le trattative, con risposta tempestiva e motivata.
Sempre per espressa previsione normativa, l’accesso alla composizione negoziata non può costituire, di per sé, causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore: una disposizione che mira ad incentivare l’imprenditore ad utilizzare tale strumento rimuovendo le remore che potrebbero sussistere rispetto al rischio di incorrere nell’immediata revoca degli affidamenti bancari concessi, proprio in ragione della disclosure sulle effettive difficoltà dell’azienda, non sempre evincibili, da parte degli istituti di credito, dai meri dati di bilancio.
In caso di sospensione degli affidamenti da parte del ceto bancario, l’imprenditore potrebbe così rivolgere una istanza al Tribunale competente affinché adotti misure protettive nei suoi riguardi, condannando le banche al ripristino della piena operatività delle linee di credito.
Al termine della procedura di Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d’impresa, le parti potranno concludere, alternativamente:
- un contratto, con uno o più creditori, con effetti premialise, secondo la relazione dell’esperto, l’assetto contrattuale risulta idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octies L.F.;
- un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produca gli effetti di un piano attestato ex art. 67, co. 3, lettera d), L.F., ma senza dover ottenere l’attestazione ivi prevista.
In ogni caso, terminate le trattative, l’imprenditore può:
- domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies, L.F. (con riduzione della percentuale di cui all’art. 182-septies, secondo comma, lettera c) al 60 % se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto);
- utilizzare il nuovo strumento del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, di cui all’art. 18, D.L. 118/2021;
- avvalersi di tutte le altre misure già previste dalla Legge fallimentare.