La recente pronuncia di Cassazione civile sez. III, 12/10/2026, n. 26690 ha confermato la tendenza, ormai piuttosto radicata, a dare una interpretazione ampia della nozione di “bisogni familiari” ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria.

La controversia sottoposta alla Corte traeva origine dall’iscrizione, da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, di due ipoteche su un immobile costituito in un fondo patrimoniale, a garanzia di due sanzioni amministrative irrogate da CONSOB e Banca d’Italia a due figure apicali del C.d.A. di Veneto Banca, una delle due banche venete poste in liquidazione coatta nel 2016.

A seguito delle iscrizioni, l’ex amministratore adì il Tribunale Ordinario di Treviso, richiedendo l’accertamento dell’insussistenza del diritto di ADER di procedere con i gravami, sostenendo di aver conferito in precedenza l’immobile in fondo patrimoniale e che, in applicazione dei criteri di cui all’art. 170 c.c., i beni in tal modo vincolati non possano essere soggetti a pignoramento o iscrizione ipotecaria, ove i debiti azionati risultino estranei ai bisogni della famiglia.

Il Tribunale di Treviso rigettò in primo grado la domanda attorea, accertando la strumentalità del fatto generativo dell’obbligazione ai bisogni della famiglia.

I debiti derivanti dalle sanzioni, infatti, per il Tribunale dovevano ritenersi sorti in dipendenza della posizione apicale rivestita in Veneto Banca e potevano, dunque, ritenersi contratti per soddisfare i “bisogni della famiglia”, ampiamente considerati sia con riferimento alle ingenti disponibilità economiche assicurate al nucleo dallo svolgimento dell’incarico, sia considerando l’esiguo reddito della moglie.

Contro la sentenza d’appello, confermativa della sentenza di primo grado, l’ex amministratore ha dunque proposto ricorso in cassazione, sostenendo che:

  • i crediti per cui può esperirsi azione revocatoria debbono individuarsi sulla base di una relazione di inerenza-strumentalità diretta e immediata, da accertarsi in concreto, tra il fatto generatore dell’obbligazione e il soddisfacimento dei bisogni famigliari, relazione che nel caso concreto non sarebbe stata ravvisabile;
  • la natura amministrativa delle sanzioni (e dei relativi debiti) rende quest’ultime estranee ai bisogni della famiglia, poiché volte a riparare la lesione di un interesse pubblico giuridicamente tutelato.

La controversia si è dunque incentrata sull’interpretazione del requisito oggettivo dell’inerenza del debito ai bisogni della famiglia e, nello specifico, sulla questione se le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a un amministratore d’istituto di credito da Autorità di Vigilanza (CONSOB, delibera n. 20033/2017 per Euro 140.000,00; Banca d’Italia, delibera n. 727/2017 per Euro 93.000,00) per omissioni e irregolarità colpose relative al suo incarico, potessero o meno considerarsi contratte – o, comunque, sorte – per il soddisfacimento delle esigenze familiari.

La Corte d’appello di Venezia, confermando la sentenza del giudice di primo grado, aveva rigettato la domanda, affermando che l’illecito amministrativo commesso dall’amministratore debba ritenersi “attinente” all’attività professionale generatrice del (nel caso di specie, piuttosto cospicuo) reddito destinato al mantenimento della famiglia, con la conseguenza che l’obbligazione sanzionatoria rientrerebbe nella nozione “ampia” di bisogni della famiglia, senza necessità di accertare se dalla commissione delle infrazioni fosse derivato un vantaggio patrimoniale diretto al nucleo.

Per la sentenza in commento, l’iter argomentativo seguito dai giudici di merito è stato sostanzialmente corretto.

Per la Corte “sul piano generale dell’art. 170 c.c., la possibilità di aggredire i beni (o i frutti) del fondo patrimoniale non è determinata dalla mera ed astratta natura del titolo o del fatto generatore dell’obbligazione (sia esso negoziale, legale o extracontrattuale). Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della norma non è la tipologia dell’atto in sé e per sé considerata, bensì la relazione funzionale e causale esistente tra l’obbligazione e i bisogni della famiglia.”

“Come pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema” – prosegue la sentenza – “la nozione di ‘bisogni della famiglia’ non deve essere intesa in senso restrittivo (ossia limitata al soddisfacimento delle sole esigenze primarie od indispensabili di sussistenza), ma in senso ampio ed evolutivo. Essa ricomprende tutte le esigenze volte al pieno mantenimento, all’armonico sviluppo del nucleo ed al potenziamento della sua posizione economica e sociale, secondo l’indirizzo della vita familiare liberamente concordato ed attuato dai coniugi ai sensi degli artt. 143 e 144 c.c. In tale perimetro rientrano ordinariamente i debiti connessi all’attività lavorativa, professionale o d’impresa del coniuge, dai cui proventi il nucleo familiare trae i mezzi di sostentamento ed il proprio benessere economico.“

“Sotto il profilo specifico della natura dell’obbligazione” – afferma ancora la sentenza – “occorre superare una prospettiva atomistica che isoli il momento finale dell’irrogazione della sanzione dalla vicenda professionale e patrimoniale complessiva entro cui l’obbligazione si colloca” e, nel caso di specie, “il debito azionato non sorge da un fatto illecito occasionale o del tutto avulso dal contesto lavorativo del coniuge. L’obbligazione pecuniaria costituisce, invece, una passività strettamente inerente ed immanente alle concrete modalità di esercizio dell’incarico professionale di vertice (Presidente del C.d.A. e Consigliere di amministrazione di un primario istituto di credito) ricoperto dal debitore.“

“Nell’ambito dell’organizzazione bancaria e finanziaria” – conclude la Corte – “l’assunzione di cariche di vertice comporta il risvolto fisiologico del rischio di incorrere in contestazioni amministrative o giurisdizionali per difetto di vigilanza. Tali cariche risultano correlate, compensate ed assistite da una considerevole remunerazione economica, la quale trova la sua giustificazione causale anche e proprio nel grado di rischio insito nelle mansioni svolte. Poiché risulta che le non modeste risorse economiche derivanti dall’esercizio di tale carica apicale sono state stabilmente destinate ed impiegate dal debitore per garantire ed incrementare l’elevato tenore di vita del proprio nucleo familiare (in un contesto in cui la moglie non percepiva redditi significativi), l’obbligazione sanzionatoria derivante dai rischi fisiologici di quello stesso incarico non può essere scissa dal flusso di utilità che ha alimentato i bisogni della famiglia. Vi è, dunque, una diretta ed intrinseca inerenza tra l’obbligazione insorta nell’esercizio dei doveri dell’ufficio e il soddisfacimento delle esigenze familiari garantite dai relativi proventi.“

Come dicevamo all’inzio, trova così conferma la tendenza ormai radicata a considerare una nozione ampia di “bisogni familiari” ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria.

Tendenza che risale alla ormai datata pronuncia di Cassazione civile sez. III, 7/01/1984, n. 134 (che ritenne che il disposto dell’art. 170 c.c. “va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì – analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali – nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando esclude solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi“) e che è poi stata ribadita, seppur con alcune differenze, da Cassazione civile sez. III, 19/02/2013, n. 4011, Cassazione civile sez. III, 23/08/2018, n. 20998 e Cassazione civile sez. III, 08/02/2021, n. 2904.

La particolarità della decisione in commento è che essa, a sostegno del proprio ragionamento, richiama i principi generali che regolano la causalità materiale ed adeguata nel diritto civile.

“Ai fini dell’art. 170 c.c.” – afferma la Corte – “l’inerenza del debito all’attività lavorativa o professionale svolta nell’interesse del nucleo familiare va valutata secondo un criterio di regolarità causale ed oggettiva prevedibilità ex ante: l’assunzione di un incarico di gestione bancaria di vertice (altamente remunerato e dal quale la famiglia ha tratto il proprio elevato tenore di vita) comporta, quale sviluppo causale costante ed immanente secondo l’id quod plerumque accidit, il rischio dell’irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza colposa dei doveri di vigilanza e trasparenza prescritti dai testi unici di settore (T.U.B. e T.U.F.).“

“Non è pertanto possibile“ – conclude sul punto la Corte – “isolare atomisticamente la sanzione pecuniaria dal contesto causale e professionale da cui essa trae origine: la passività sanzionatoria costituisce il risvolto oggettivo e la diretta conseguenza dell’esercizio delle funzioni apicali da cui è affluito il reddito del sanzionato, destinato – come normalmente avviene – appunto al soddisfacimento delle esigenze della famiglia“.

Il principio di diritto alla fine affermato dalla pronuncia è il seguente:

“In tema di fondo patrimoniale, l’obbligazione relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Autorità di Vigilanza (CONSOB o Banca d’Italia) a carico di chi rivesta funzioni di gestione apicale in un istituto di credito va qualificata inerente ai bisogni della famiglia ove risulti accertato in fatto che l’assunzione e l’esercizio di tale carica retribuita abbia costituito la fonte primaria o essenziale dei redditi destinati al soddisfacimento ed al mantenimento del tenore di vita del nucleo familiare. In tal caso, la sanzione pecuniaria per violazione colposa dei doveri di vigilanza costituisce passività oggettivamente e funzionalmente inerente alle concrete modalità di esercizio dell’attività professionale svolta nell’interesse della famiglia, costituendone una prevedibile o potenziale passività“.