Il fideiussore può opporre la concessione abusiva del credito quale concorso colposo della banca creditrcie ai fini della riduzione dell’obbligazione di garanzia.

Lo ha affermato Cassazione civile sez. III, 24/06/2026, n. 21651, legittimando, così, l’opposizione al decreto ingiuntivo della banca eccependo la violazione delle regole di sana e prudente gestione nella concessione di credito al debitore garantito (c.d. concessione abusiva di credito).

Questi i passaggi salienti della sentenza:

  • La possibilità per il fideiussore di opporre al creditore l’eccezione di concorso colposo ex art. 1227 c.c. trova fondamento nei principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non incontra ostacolo nella natura contrattuale dell’obbligazione garantita.
  • L’art. 1227 c.c. esprime un principio di carattere generale, applicabile a ogni forma di responsabilità, ivi compresa quella derivante da inadempimento contrattuale, disciplinata dall’art. 1218 c.c., potendo la condotta colposa del creditore incidere sulla determinazione del danno risarcibile e sull’estensione dell’obbligazione (Cass. Sez. 3, n. 21782 del 27/10/2015; Cass., Sez. lav., 17 settembre 2019, n. 23114).
  • Ne consegue che la condotta del creditore può essere valutata quale concausa del pregiudizio lamentato, ove risulti contraria ai canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, imposti dagli artt. 1175e 1375 c.c. In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ricondotto nell’alveo della responsabilità la cd. concessione abusiva di credito, ravvisabile quando l’erogazione o il mantenimento del finanziamento avvenga, con dolo o colpa, in favore di un soggetto che versi in una situazione di grave difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete prospettive di risanamento, con conseguente aggravamento del dissesto (Cass., Sez. I, ord. 14 settembre 2021, n. 24725; Cass., Sez. I, ord. 24 aprile 2024, n. 11155).
  • Tale condotta integra una violazione dei doveri di prudente gestione e di buona fede e può ridondare in danno non solo del debitore principale, ma anche del fideiussore, il cui rischio viene indebitamente ampliato. Ciò posto, deve escludersi che la rilevanza della condotta abusiva del creditore sia confinata alle sole azioni risarcitorie esercitabili dalla curatela fallimentare o dal debitore principale. Va infatti distinta l’azione volta al risarcimento del danno dalla possibilità di far valere detta condotta in via meramente difensiva.
  • Ai sensi dell’art. 1945 c.c., il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che attengono al rapporto garantito, con esclusione soltanto di quelle personali. La condotta colposa del creditore, incidendo sulla genesi e sull’entità del credito, costituisce pertanto fatto idoneo a ridurre o paralizzare la pretesa creditoria e può essere fatta valere dal fideiussore non già come azione risarcitoria autonoma, bensì come eccezione difensiva, volta a contenere l’obbligazione di garanzia.
  • A tale conclusione conduce anche la qualificazione processuale dell’eccezione di concorso colposo del creditore.
  • Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’eccezione prevista dall’art. 1227, comma 1, c.c. non integra un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, sicché il relativo fatto è rilevabile d’ufficio dal giudice, ove emerga dagli atti e dalle risultanze istruttorie (Cass., Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5626).
  • Il principio è stato costantemente ribadito, affermandosi che il giudice deve valutare il concorso del creditore nella produzione del danno anche in mancanza di una specifica e tempestiva eccezione di parte, trattandosi di circostanza incidente sulla determinazione dell’obbligazione (Cass., Sez. III, 4 gennaio 2010, n. 6; Cass., Sez. I, 4 gennaio 2017, n. 92).
  • A tale stregua, deve ritenersi che il fideiussore sia legittimato a opporre al creditore, in via di eccezione, la condotta colposa di quest’ultimo nella concessione o nel mantenimento del credito, al fine di ottenere una riduzione o esclusione della pretesa garantita, dovendo il giudice di merito confrontarsi con tale profilo ogniqualvolta esso risulti dedotto o comunque emergente dagli atti (salvo il limite del giudicato).
  • Un diverso approccio, volto a escludere aprioristicamente l’operatività dell’art. 1227 c.c. o la sua opponibilità da parte del fideiussore, si porrebbe in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
  • Nel caso di specie la Corte d’Appello ha escluso l’operatività dell’art. 1227 c.c. rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla banca sulla base di due affermazioni entrambe non conformi ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Orbene, in primo luogo è erronea l’affermazione secondo cui la dedotta condotta di concessione abusiva o negligente del credito sarebbe azionabile esclusivamente dalla curatela fallimentare e non dal fideiussore.
  • Tale impostazione confonde il piano dell’azione risarcitoria con quello dell’eccezione difensiva, giacché il fideiussore non è qui chiamato a far valere un diritto altrui, ma oppone, ai sensi dell’art. 1945 c.c., un fatto inerente al rapporto garantito idoneo a incidere sull’an e sul quantum della pretesa creditoria, quale è il concorso colposo del creditore nella produzione o nell’aggravamento del pregiudizio.
  • In secondo luogo, la corte territoriale ha errato nel ritenere che l’art. 1227 c.c. trovi applicazione soltanto in materia di responsabilità aquiliana e di risarcimento del danno, restando inoperante quando venga domandato l’adempimento di un’obbligazione contrattuale.
  • Al contrario, l’art. 1227 c.c. esprime un principio generale, applicabile anche alla responsabilità da inadempimento contrattuale, e consente di ridurre la pretesa del creditore ove risulti che questi abbia concorso, con condotta colposa contraria ai doveri di correttezza e buona fede, alla produzione del danno o all’aggravamento dell’esposizione debitoria.
  • La sentenza impugnata, escludendo in via astratta la rilevanza del concorso colposo del creditore e negando al fideiussore la possibilità di opporlo in sede di accertamento dell’obbligazione garantita, ha pertanto fatto erronea applicazione degli artt. 1218 e 1227 c.c., sottraendosi a una valutazione che doveva invece essere compiuta.
  • Alla fondatezza nei suindicati termini del 2 motivo di ricorso, rigettato il 1, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

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