La banca finanziatrice che risulti ingannata dal cliente sulla sua effettiva situazione non può dirsi negligente, dovendosi sempre valorizzare anche l’autoresponsabilità del soggetto che chiede il finanziamento.
Lo ha stabilito Cassazione civile sez. I, 22/07/2025, n. 20725 in una fattispecie in materia di credito al consumo, ma si tratta di principio che può contribuire alla valutazione della condotta della banca anche nella concessione di credito in favore di soggetti imprenditori.
Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce aveva omologato il piano di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento di una consumatrice e contro tale omologa aveva proposto impugnazione la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., creditrice della sovraindebitata in forza di una garanzia fideiussoria prestata a favore del coniuge.
In particolare, la banca aveva proposto reclamo contro l’omologa contestando il presupposto della convenienza della proposta nei suoi confronti, in quanto la liquidazione dell’immobile del coniuge mutuatario le avrebbe permesso di realizzare un soddisfacimento del credito maggiore e, soprattutto, in tempi più rapidi.
Alla Corte d’Appello è stata quindi posta la questione della legittimazione a reclamare della banca, sotto il profilo del limite posto dall’art. 69, comma 2, Codice della crisi d’impresa e del’insolvenza (“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta“).
In particolare, poiché il credito vantato verso la sovraindebitata derivava da una fideiussione dalla stessa prestata a garanzia di un mutuo concesso al marito, la Corte territoriale si è posta il problema della diligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del soggetto mutuatario ed ha concluso che “Le valutazioni compiute … appaiono adeguate e sufficienti“, perché la banca aveva “raccolto dal mutuatario informazioni in ordine alla sua capacità reddituale, ricevendo copia delle dichiarazioni dei redditi (per gli anni d’imposta 2010 e 2011) e una perizia di parte“; inoltre, la Corte ha tenuto conto che il medesimo mutuatario aveva provveduto al “compiuto puntuale rimborso di altro mutuo chirografario“.
Su tali considerazioni la Corte d’Appello salentina aveva accolto il reclamo, revocando l’omologazione e condannando la debitrice alla rifusione delle spese di lite.
Contro la sentenza della Corte d’Appello la sovraindebitata ha allora presentato ricorso per cassazione.
Con il motivo di ricorso principale (il terzo) la debitrice ha contestato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 69, co. 2 CCII (già citato sopra) e 124-bis del TUB, contenuto nel Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), Capo II (Credito ai consumatori), il quale afferma al comma 1 che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente“.
Con questo motivo la debitrice ha in sostanza censurato il giudizio espresso dalla Corte d’Appello sulla diligenza della banca nell’erogare il credito al coniuge (garantito dalla fideiussione da essa prestata), sotto il particolare profilo dell’essersi la banca fidata delle ingannevoli dichiarazioni del coniuge mutuatario, nonostante avesse la possibilità di effettuare controlli per riscontrarne la non corrispondenza alla realtà.
La Corte di Cassazione ha giudicato questo motivo infondato, ritenendo che la debitrice proponesse una interpretazione dell’art. 124-bis TUB non condivisibile.
Per la ricorrente, in sostanza, la banca non potrebbe mai essere considerata diligente nell’erogare il credito qualora si affidi alle dichiarazioni del cliente consumatore, pur potendo svolgere agevoli indagini per verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato.
In questi termini, però, per la Corte di Cassazione “il motivo è infondato, perché il citato art. 124-bis è chiaro, tanto nel prevedere la possibilità che le ‘informazioni adeguate’ per valutare il merito creditizio siano ‘fornite dal consumatore stesso’, quanto nel prescrivere che ulteriori informazioni siano ‘ottenute consultando una banca dati pertinente’ (non sempre, ma) solo ‘ove necessario’. Il che è del resto coerente con l’obiettivo di valorizzare anche l’autoresponsabilità del cliente, al fine di agevolare l’erogazione del credito al consumatore che ne faccia richiesta.“
Per la Corte, “rimane, pertanto, nel perimetro delineato dalla corretta interpretazione della legge l’accertamento della Corte salentina secondo cui, in quelle particolari circostanze di fatto, non era ‘necessario’ per la banca, al fine di assolvere al proprio dovere di diligenza nell’erogazione del credito al consumatore, svolgere ulteriori indagini consultando fonti esterne, potendosi considerare ‘adeguate’ le informazioni attinte dal cliente e non potendosi conseguentemente addebitare a negligenza della banca il fatto che le informazioni fornite dal consumatore siano poi risultate non conformi alla realtà.”
Come dicevamo, questo principio è stato affermato in una fattispecie di credito al consumo, ma può contribuire alla valutazione della condotta della banca anche nella concessione di credito in favore di soggetti imprenditori.
Per i soggetti non consumatori non sussite una norma analoga a quella dell’art. 124-bis TUB e l’obbligo di valutazione del merito creditizio viene fatto discendere dall’art. 5 TUB (obbligo di sana e prudente gestione) e dall’art. 1176, co. 2, c.c., che impone al bonus argentarius un grado di diligenza elevato.
Come sappiamo, rispetto ai soggetti imprenditori, si ritiene che non “integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 30-06-2021, n. 18610) o “allo scopo del risanamento aziendale, secondo un progetto oggettivo, ragionevole e fattibile” (Cass. civ. Sez. I, Ord., 14-09-2021, n. 24725).
Rispetto ai soggetti esercenti attività d’impresa non sussiste una norma che facoltizzi la banca ad accontentarsi “di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso” (cfr. art. 124-bis TUB) e l’intermediario sconterà sempre il rischio – a differenza di ciò che accade con i consumatori – di trovarsi poi di fronte un soggetto terzo come il curatore fallimentare, ma ciò non toglie che il principio di autoresponsabilità del cliente, da una parte, e l’inganno da questo perpetrato, dall’altra, ben possano contribuire ad alleggerire la responsabilità della banca anche nel giudizio proposto dalla curatela.