- Opponibilità della nullità del mutuo
Il soggetto che abbia preso in prestito, dalle banche popolari venete, delle somme finalizzate all’acquisto di titoli dello stesso istituto mutuante (le c.d. operazioni “baciate”) può opporre a Intesa Sanpaolo Spa la nullità del mutuo ai sensi dell’art. 2358 c.c.
Lo ha statuito Cassazione civile sez. I, 06/08/2025, (ud. 24/06/2025, dep. 06/08/2025), n. 22719, chiarendo che l’eccezione di nullità potrà essere opposta a Intesa Sanpaolo Spa rispetto alle posizioni di credito che siano state da essa effettivamente acquisite nell’ambito della cessione delle aziende delle due popolari venete poste in liquidazione coatta amministrativa nel 2016.
Se, quindi, le passività connesse alla commercializzazione di azioni proprie e alla violazione delle regole di condotta in fase di collocamento, rimangono fuori dal perimetro di cessione d’azienda, ciò non vale per i rapporti di credito in cui Intesa Sanpaolo Spa sia subentrata.
“La norma non delimita il perimetro di cessione in relazione ai crediti, già di Veneto Banca, per operazioni di finanziamento (come la stessa ISP espone: “essendo il mutuo pacificamente una “Attività Inclusa” nell’Insieme Aggregato ceduto alla Banca a norma dell’art. 3.1.2.”: pag. 17 ricorso), ancorché riferibili ad acquisto di azioni a debito. Tali attivi sono transitati in capo al cessionario e per questi non opera la norma protettiva di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) D.L. n. 99/2017“, ha statuito la sentenza.
“La banca cessionaria ISP” – prosegue la sentenza – “è, pertanto, astrattamente legittimata (attiva) al recupero del credito nei confronti del debitore ceduto derivante dal mutuo fondiario stipulato dal mutuatario con la banca cedente ed è quindi parimenti legittimata (passiva) delle azioni di accertamento negativo per nullità parziale del mutuo in relazione alla quota del contratto collegata funzionalmente all’acquisto di azioni in violazione dell’art. 2358 cod. civ.“.
- La legittimazione rispetto all’azione di indebito
Tale legittimazione passiva, però, si estende alle domande di ripetizione di indebito oggettivo conseguenti all’accertamento della nullità dell’operazione baciata per violazione del divieto di cui all’art. 2358 cod. civ. solo in misura limitata.
Tale legittimazione potrà sussistere “in relazione alle eventuali restituzioni di quanto riscosso (dalla cessionaria, n.d.r.) in esecuzione di quel contratto nel segmento temporale successivo alla cessione“, ma non con riguardo alle somme riscosse dalle banche cedenti anteriormente alla cessione.
Ciò perché “Le domande di indebito oggettivo conseguenti all’accertamento della nullità dell’operazione di acquisto delle azioni della banca a debito in violazione del divieto di cui all’art. 2358 cod. civ. rimangono fuori dal perimetro di cessione d’azienda”.
- Principio di diritto
Questo il principio di diritto alla fine enunciato dalla sentenza:
“Nelle cd. operazioni baciate, nulle nel loro complesso ai sensi dell’art. 2358 cod. civ., l’acquirente dei titoli azionari che abbia contratto un mutuo con una delle banche venete per l’acquisto delle azioni proprie di queste è legittimato a proporre nei confronti del cessionario dell’azienda bancaria individuato a termini degli artt. 2 e 3 D.L. n. 99/2017 l’azione di accertamento negativo del credito suscettibile di essere vantato da essa quale cessionaria della posizione creditoria delle banche mutuanti, non essendo le relative posizioni creditorie comprese nel novero delle fattispecie escluse dal trasferimento ai sensi dell’art. 3 lett. b) D.L. n. 99/2017 in quanto limitate – quelle fattispecie escluse – ai soli debiti delle banche cedenti e non anche ai crediti delle stesse“.