La legge 30 dicembre 2018 n. 145, che reca il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario e 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ha istituito un nuovo fondo a favore dei risparmiatori coinvolti in dissesti bancari.

COS’E’ IL FIR?
Il comma 493 della legge stabilisce che «Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

COSA FA IL FIR?
Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che abbiano subìto un “pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza», ai sensi della vigente normativa in materia di collocamento e negoziazione di strumenti finanziari.

CHI PUO’ ACCEDERE AL FIR?
Le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Ue del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (compresi, per tutti questi soggetti, i loro successori e aventi causa).

PER CHE TIPO DI TITOLI SI PUO’ ACCEDERE AL FIR?
Per il rimborso di quanto perduto nella sottoscrizione di azioni ed obbligazioni subordinate.

QUANTO RIMBORSA IL FIR?
Azioni: il 30% del costo di sottoscrizione delle azioni entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30%, entro tale limite di 100 mila euro, potrà anche essere incrementata qualora, in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, le somme complessivamente erogate dal FIR risultino inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario.

Obbligazioni: il 95% del costo di sottoscrizione delle obbligazioni subordinate entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30%, entro tale limite di 100 mila euro, potrà anche essere incrementata qualora, in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, le somme complessivamente erogate dal FIR risultino inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario.

CHI HA GIA’ PERCEPITO INDENNIZZI HA DIRITTO AL FIR?
Chi ha già richiesto fra settembre e novembre l’indennizzo al 30% disposto in favore dei risparmiatori che avessero ottenuto una decisione favorevole dell’ACF non ha diritto al FIR.

CHI HA ADERITO ALLA TRANSAZIONE CON LA BANCA HA DIRITTO AL FIR?
Chi ha già percepito somme a titolo di indennizzo aderendo alla transazione generale promossa dalle banche venete nel gennaio 2017 e chi ha già percepito altrimenti, in qualsiasi forma, indennizzi a ristoro, ha diritto al FIR solo per la quota mancante per arrivare al 30% di quanto perduto entro la soglia massima di 100.000 euro.

SI POSSONO GIA’ PRESENTARE LE DOMANDE?
No. Bisogna attendere un decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 gennaio 2019, nel quale verranno definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto verrà istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità.

CI SARA’ UN TERMINE?
Sì. Le domande di indennizzo andranno inviate, corredate di idonea documentazione, al Ministro dell’economia e delle finanze entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo (da emanarsi, appunto, entro il 30 gennaio). La legge precisa che la prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso sulla base del tariffario vigente.

CI SARA’ UN ORDINE DI PRIORITA’ NEI RISARCIMENTI?
Sì. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità.