Il portale

E’ finalmente online, all’indirizzo https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, il portale per accedere al FIR (il Fondo indennizzo risparmiatori) e ricevere i rimborsi per la perdita di valore di azioni ed obbligazioni delle due popolari venete, ma le domande non possono ancora essere presentate.

Ricordiamo che hanno diritto di presentare domanda al FIR i seguenti soggetti in possesso di azioni e obbligazioni subordinate delle banche popolari alla data del provvedimento di messa in liquidazione (per le popolari venete si tratta del 25.6.2017):

  • persone fisiche;
  • imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
  • organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale;
  • microimprese che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

nonché:

  • i successori per causa di morte dei risparmiatori, che abbiano acquisito la titolarità degli strumenti finanziari dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente abbiano continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari;
  • i familiari dei risparmiatori, costituiti da coniuge, da soggetto legato da unione civile, da convivente more uxorio o di fatto, dai parenti entro il 2° grado, che abbiano acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche poste in liquidazione.

Limiti di rimborso

Per le azioni l’indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

Per le obbligazioni subordinate l’indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

I due binari di rimborso

Hanno diritto a un indennizzo forfettario secondo una procedura semplificata e prioritaria coloro che soddisfino una delle seguenti condizioni:

  • patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100.000 euro, esclusi, fra gli altri, i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;
  • ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

Per gli altri aventi diritto che non rientrino nei requisiti di patrimonio o reddito sopra elencati ci sarà invece un esame più approfondito, che in ogni caso dovrà muoversi entro rigidi binari derivanti dalla “tipizzazione delle violazioni massive” già definita con il primo decreto. Violazioni che si verificano prima di tutto quando la vendita dei titoli sia avvenuta senza «l’osservanza dei presidi informativi o valutativi idonei ad assicurare la consapevolezza e l’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio». Lo stesso accade nei casi di operazioni baciate, quando l’acquisto di bond e azioni è stato imposto dalla banca per concedere crediti, quando il profilo di rischio assegnato al cliente è stato alzato contestualmente o poco prima della vendita dei titoli poi azzerati, oppure è stato assegnato in modo “incongruo” rispetto all’età o alla situazione patrimoniale del cliente.

Data a partire dal quale si potranno presentare le istanze

Si aprirà verosimilmente il 26 luglio la finestra di sei mesi per poter inviare le domanda attraverso il portale.

La data non è ancora ufficiale, ma è scritta nelle bozze del terzo provvedimento attuativo necessario a dare il via definitivo al meccanismo. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha firmato infatti il secondo decreto attuativo, che in quattro articoli istituisce la commissione tecnica dei nove membri chiamata a giudicare le domande di indennizzo che non accedano ai rimborsi diretti e automatici.

A presiederla sarà Gianfranco Servello, sostituto procuratore generale della Cassazione, il vice sarà Salvatore Messineo, già avvocato generale dello Stato, mentre gli altri sette componenti sono docenti universitari. Ai commissari spetterà un compenso da 20mila euro l’anno (30mila il presidente), a cui si aggiunge un gettone di presenza da 200 euro al giorno (300 il presidente) e il rimborso delle spese per chi non risiede a Roma. Compensi e rimborsi saranno a carico del fondo.

Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono le realtà più importanti nel panorama degli 11 istituti saltati, che comprende anche le quattro banche finite in risoluzione nel 2015 (Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara) e altri cinque istituti minori: Credito cooperativo Padovano, Banca Brutia, Banca popolare delle Province Calabre, Banca di Paceco e Credito cooperativo interprovinciale Veneto.

Documenti da allegare

Le domande dovranno contenere i seguenti documenti (da inviare esclusivamente tramite il portale):

  • copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
  • copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il “Dossier Titoli”); documentazione che per “successori” “e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
  • copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
  • copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
  • copia di delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
  • copia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti:
    • dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione;
    • non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori;
    • non sono controparti qualificate nè clienti professionali;
    • non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
    • sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti;
  • in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, recante firma autenticata, attestante:
    • la data di decesso del risparmiatore;
    • i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
    • l’esclusione che vi siano altri successori;
    • la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
    • la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.

Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario automatico, all’istanza andrà allegata copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in PDF, recante firma autenticata, attestante che il reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita, è stato inferiore a 35.000,00 euro nell’anno 2018 oppure che il patrimonio mobiliare di proprietà dell’avente diritto è di valore inferiore a 100.000,00 euro al 31 dicembre 2018.