Il Consiglio di Ministri del 16 settembre ha approvato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2859 e (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo.
Il decreto mira ad assicurare piena interoperabilità tra i flussi informativi nazionali e l’infrastruttura europea denominata “European Single Access Point” (ESAP), senza introdurre nuovi obblighi sostanziali di informativa, ma disciplinando le modalità con cui gli obblighi europei già esistenti vanno assolti attraverso il nuovo punto di accesso unico.
In particolare, il decreto definisce a livello nazionale:
- le autorità formalmente preposte a raccogliere le informazioni dalle imprese e a trasmetterle all’ESAP;
- gli standard di formato, delineando obblighi di digitalizzazione dei dati in formati standardizzati e leggibili meccanicamente (es. xHTML, iXBRL);
- un calendario delle scadenze, allineando progressivamente le tempistiche di pubblicazione dei bilanci e dei report di sostenibilità aziendali.
Il sistema europeo di accesso unico è regolato da tre atti normativi:
– il Regolamento (UE) 2023/2859 (cosiddetto “Regolamento ESAP”), che istituisce la piattaforma di accesso unico e attribuisce all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il compito di realizzarla entro il 10 luglio 2027 e gestirla, definendo le funzionalità di accesso e i requisiti comuni per l’utilizzabilità delle informazioni;
– il Regolamento (UE) 2023/2869 (cosiddetto “Regolamento Omnibus”), che modifica una pluralità di regolamenti settoriali per integrarne i flussi informativi all’interno della piattaforma ESAP, demandando agli Stati membri la designazione degli organismi di raccolta laddove sia richiesto un canale nazionale;
– la Direttiva (UE) 2023/2864 (cosiddetta “Direttiva Omnibus”), che modifica una serie di direttive settoriali, introducendo l’obbligo, a partire da date stabilite in ciascun atto, di trasmettere a un organismo di raccolta le informazioni già rese pubbliche dalla normativa europea affinché siano rese accessibili tramite l’ESAP.
Fin dalla Comunicazione n. COM/2020/590 del 24 settembre 2020 intitolata «Un’unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione», la Commissione europea rilevò che “un accesso frammentato a informazioni sulle società e la mancanza di rating creditizio dissuadono gli investimenti transfrontalieri e globali e pongono in una posizione di particolare svantaggio i mercati dei capitali nazionali più piccoli”, programmando un piano di interventi grazie al quale “l’accesso ai dati societari in tutta l’UE in formati digitali comparabili, senza soluzione di continuità, ridurrà i costi di ricerca delle informazioni per gli investitori transfrontalieri e amplierà la base di investitori per le imprese”.
Coerentemente con le esigenze espresse nella Comunicazione, il Regolamento (UE) 2023/2859 ha constatato che “un accesso agevole e strutturato ai dati” è importante affinché gli investitori e, più in generale, i portatori di interessi “prendano decisioni d’investimento fondate, informate e responsabili sul piano ambientale e sociale, che sostengano il funzionamento efficiente del mercato” (considerando n. 1) e che un punto informativo unico “dovrebbe fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti che sono state rese pubbliche e che sono pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali, la sostenibilità e la diversità” (considerando n. 4).
Il decreto legislativo di attuazione , che ha recepito i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, dopo aver introdotto all’articolo 1 le definizioni necessarie per la sua applicazione (nello specifico, la definizione di “ESAP”, individuato come il punto di accesso che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e la definizione di “soggetto”, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che trasmette, su base obbligatoria o volontaria, a un organismo di raccolta le suddette informazioni), declina agli articoli seguenti gli obblighi informativi da soddisfarsi a livello nazionale tramite l’ESAP, individuando di volta in volta le autorità preposte alla raccolta e trasmissione.