Con l’ordinanza n. 31195 del 3/12/2018 la Corte di Cass. civ. Sez. I ha confermato quanto detto in precedenza con la pronuncia 12/09/2018 n. 22208, ribadendo, attraverso la valorizzazione dell’istituto del rendiconto, quale sia il valore degli estratti conto della banca in sede di procedimento di insinuazione al passivo.
Nel caso sottoposto alla Corte, la banca si era vista respingere la propria richiesta di insinuazione al passivo perché, anche a seguito della produzione degli estratti conto relativi ai rapporti bancari facenti capo alla fallita, si era ritenuta non adeguatamente dimostrata l’esistenza del credito.
In particolare, la Corte d’Appello adita dalla banca aveva ritenuto che a fronte della contestazione – pur generica – del curatore dell’inidoneità della documentazione prodotta a fornire la prova dell’esistenza del credito vantato, la banca, non potendo avvalersi nei confronti del fallimento del disposto dell’art. 2710 c.c. e non avendo documentato l’invio al correntista gli estratti conto relativi al rapporto in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, non avesse dimostrato l’effettiva consistenza del proprio credito.
Una simile conclusione, per la Corte di Cassazione, non può essere condivisa, non potendosi ritenere che in ambito di insinuazione al passivo l’estratto conto debba essere considerato del tutto privo di qualsiasi valore probatorio.
«E’ opinione di questo collegio», ha statuito la Corte, che «sebbene non operino nei confronti del curatore gli effetti di cui all’art. 1832 c.c., lo stesso procedimento di insinuazione al passivo e di successiva opposizione fungano da procedimento di rendicontazione al fine dell’individuazione della esatta consistenza del credito vantato dalla banca e contribuiscano a fornire all’estratto conto che rappresenti l’intera evoluzione storica dello svolgimento del rapporto un valore di prova a suffragio delle ragioni dell’istituto di credito che abbia presentato insinuazione al passivo».
«In linea generale ogni qual volta sia necessario rendere un conto, il sistema (si pensi al meccanismo previsto dall’art. 1832 c.c., art. 119 T.U.B. e, più in generale, art. 263 c.p.c. e ss.) prevede che la parte onerata proceda alla rendicontazione tramite la precisa indicazione dell’evoluzione storica del rapporto, mentre la controparte ha l’obbligo entro un determinato termine di sollevare contestazioni, specificando le partite che intende porre in contestazione».
«Un simile meccanismo vale, tramite lo sviluppo del procedimento di verifica delle insinuazioni al passivo, anche nei confronti della procedura fallimentare, a cui la banca, a prescindere dagli estratti inviati al fallito ed eventualmente approvati prima dell’apertura del concorso, è tenuta a dare conto dell’esistenza e dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto nella loro completa consistenza».
«A fronte di questa produzione non si può trascurare di considerare che sul curatore incombe il dovere di procedere a una verifica della documentazione prodotta dal creditore che si insinua al passivo e dunque di controllo delle emergenze dell’estratto conto secondo le risultanzein suo possesso. Ed è proprio la pregnanza di questo obbligo di verificazione che consente il parallelismo con il procedimento di rendimento del conto e la valorizzazione dell’estratto conto integrale prodotto, così analizzato, quale prova. A un simile, puntuale, controllo farà seguito un obbligo di specifica contestazione, in particolare, della verità storica delle singole operazioni oggetto di rilevazione contabile che non trovino adeguato riscontro».
«In presenza di siffatte confutazioni da parte del curatore l’istituto di credito ha l’onere, in sede di verifica dello stato passivo o quanto meno in sede di opposizione, di arricchire la documentazione prodotta con atti idonei ad attestare l’effettivo svolgimento delle operazioni oggetto di rilevazione contabile in contestazione».
«Per contro ove il curatore, costituendosi o meno in sede di opposizione, nulla abbia osservato in merito all’evoluzione del conto nel senso rappresentato negli estratti prodotti, il Tribunale non potrà che prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto contrattuale nei termini rappresentati all’interno dell’estratto conto integrale depositato nè potrà pretendere ulteriore documentazione a suffragio dei fatti storici in questo modo risultanti, pur mantenendo, come per regola generale, ogni più ampia possibilità di sollevare d’ufficio le eccezioni, non rilevabili ad esclusiva istanza di parte, giustificate in base ai fatti in tal modo acquisiti in causa».