Sarà un decreto attuativo del Ministro dell’Economia a definire le modalità di presentazione delle domande di indennizzo e rimborso per i risparmiatori coinvolti nei dissesti delle due popolari venete.

Il decreto legge “Crescita” 2019 (dl Crescita), approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 aprile (e non ancora pubblicato in Gazzeta Ufficiale) ha integrato quanto già previsto nella legge di bilancio di fine anno per il c.d. Fondo indennizzo risparmiatori (Fir), stabilendo due strade per i rimborsi:

  • un canale diretto ed automatico per le persone fisiche che abbiano dichiarato nel 2018 un reddito Irpef infriore a 35mila euro o abbiano un patrimonio in depositi e titoli inferiore a 100mila euro (limite che il Governo vorrebbe elevare a 200 mila, ma su questo si attende ancora il parere finale della Commissione europea);
  • un canale soggetto a verifica di meritevolezza e valutazione giuridica di fondatezza della contestazione per coloro che si collochino oltre tali soglie.

In dettaglio, però, si dovrà appunto attendere un altro decreto attuativo del MEF, che aprirà ufficialmente i termini di presentazione delle domande e stabilirà in concreto le modalità di presentazione delle stesse.

Spetterà sempre al decreto attuativo istituire l’apposita commissione tecnica di 9 membri a cui spetterà l’esame delle istanze di rimborso che non accedano al canale automatico. La commissione dovrà in particolare:

  • esaminare e valutare l’ammissibilità delle domande di indennizzo del Fir;
  • verificare le violazioni “massive” (così definite già nella legge di bilancio di fine anno), nonché la sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori;
  • autorizzare l’erogazione dell’indennizzo da parte del Fir.

Le verifiche della commissione, dunque, riguarderanno quei risparmiatori che abbiano un reddito Irpef 2018 superiore a 35mila euro e un patrimonio mobiliare superiore a 100mila euro (soglia, come detto, elevabile a 200mila euro se la Commissione Ue sarà d’accordo), senza però contare tra i titoli del patrimonio le azioni e le obbligazioni subordinate che sono state azzerate proprio con i crack bancari per i quali si chiede l’indennizzo.

Secondo il dl Crescita, le verifiche per i risparmiatori con reddito o patrimonio più alti “possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato”.

La tipizzazione delle diverse condotte dannose o ingannevoli, però (come, ad esempio, potrebbe essere la negoziazione di azioni in presenza di un profilo di rischio non compatibile perché prudente) non sono contenute nel dl Crescita, ma vengono affidate al decreto attuativo, il quale “indicherà i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate” e, appunto, “in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive”.

In sostanza, per procedere si dovrà attendere un nuovo decreto.

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