E’ stato finalmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 135 del 11/6/2019 il decreto del Ministero dell’economia ed elle finanze del 10 maggio 2019, che disciplina le modalità di accesso al Fondo di indennizzo dei risparmiatori (FIR) sulla base di quanto già previsto nella legge di bilancio dell’anno scorso (art. 1 commi da 493 a 507 della L. 30 dicembre 2018 n. 145). La procedura per la presentazione delle istanze di rimborso non è comunque ancora aperta e il decreto costituisce solo un altro passaggio intermedio. Vediamo in dettaglio quali sono le novità in materia.

AVENTI DIRITTO

Possono chiedere l’indennizzo del FIR le persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli, i coltivatori diretti, nonché le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che alla data della messa in liquidazione dell’istituto (per le popolari venete si tratta del 25 giugno 2017) ne detenessero azioni o obbligazioni e abbiano poi continuato a detenerli. Anche gli eredi di tali aventi diritto potranno presentare la domanda, purché siano ancora nel possesso formale dei titoli.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli aventi diritto potranno chiedere l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR presentando apposita istanza nelle forme che verranno indicate con delibera della Commissione tecnica che verrà successivamente insediata.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

Alla domanda andrà allegata, in particolare:

  • copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (sarà quindi necessario dotarsi dei fissati bollati della banca o dei documenti di rendicontazione dell’acquisto);
  • copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori” (questo è l’aspetto per cui sarà utile dotarsi di assistenza legale).
Chi avesse già ricevuto in precedenza eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, dovrà darne conto alla Commissione tecnica a cui spetterà il compito di giudicare le domande e disporre i pagamenti. Alla domanda andrà allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che i dichiaranti:
  1. dal 1° gennaio 2007, non abbiano avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi degli organi di amministrazione, di controllo, di revisione;
  2. non siano parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori della banca;
  3. non siano controparti qualificate, né clienti professionali;
  4. non abbiano ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure non abbiano ricevuto altre forme di indennizzo o ristoro.
REQUISITI PATRIMONIALI  Nell’istanza si dovrà poi rendere conto dei due requisiti patrimoniali da soddisfare per poter accedere ai fondi di ristoro. Si tratta di due soglie e basterà restare dentro una delle due per soddisfare la condizione di legge:
  • consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro, oppure
  • ammontare del reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018.
La prova potrà essere fornita mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

MISURA DEGLI INDENNIZZI

L’indennizzo richiedibile è confermato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di  100.000,00 euro per ciascun avente diritto.

Da detta misura dell’ammontare dell’indennizzo vanno detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato.

Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato di ristori, l’indennizzo è confermato nella misura del 95% del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Anche da detta misura dell’indennizzo vanno poi detratti gli eventuali importi ricevuti dagli aventi diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato, nonché la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un buono del Tesoro poliennale di durata equivalente.

Nel caso di operazione di investimento congiunta di più investitori, in mancanza di disposizioni diverse, le quote dei crediti dei partecipanti si intendono uguali.

LA COMMISSIONE TECNICA

La Commissione tecnica che viene formalmente istituita con il decreto in  commento, ma i suoi componenti verranno nominati con un decreto a parte. Essa avrà il compito di:

  • esaminare le istanze;
  • disporre l’acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari
  • verificare la sussistenza dei requisiti per l’erogazione dell’indennizzo e, in particolare, le violazioni massive del T.U.F. che abbiano causato un pregiudizio ingiusto agli aventi diritto, anche acquisendo d’ufficio apposita documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale, tra cui sentenze di giudizi penali o civili, pronunce emesse da arbitrati promossi dalle parti, tra i quali l’arbitro bancario e finanziario della Banca d’Italia, l’arbitro per le controversie finanziarie della Consob, provvedimenti sanzionatori o atti ispettivi della Banca d’Italia o della Consob, documenti ricognitivi dei commissari delle liquidazioni coatte amministrative, documenti acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario o prodotti dai soggetti intervenuti, documentazione bancaria sulla profilatura e informativa della clientela e sui contratti di acquisto;
  • stabilire criteri generali e linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive, individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale;
  • determinare la misura dell’indennizzo;
  • stabilire i criteri per la redazione dei piani di riparto, anche parziali.

Il decreto precisa altresì che la Commissione potrà chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie e che qualora la presentazione di idonea documentazione di completamento da parte degli istanti non avvenga entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta dalla Commissione tecnica, l’istanza di indennizzo venga rigettata.

Di grande importanza anche la disposizione secondo la quale le banche in liquidazione, le banche cessionarie e il FITD forniscono, senza oneri per i   richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti, tutti i documenti in loro possesso.

PORTALE INTERNET E TERMINI

Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto, Consap S.p.a. dovrà rendere operativa una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti a tal fine necessari.

Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto la piattaforma dovrà poi consentire agli utenti di procedere alla presentazione formale dell’istanza di rimborso, ma in concreto la data di effettiva decorrenza del termine di centottanta giorni previsto per la presentazione delle domande di indennizzo, sarà stabilita a parte con apposito decreto. Ciò signfica che, in concreto, la finestra temporale di 180 giorni prevista pe ril deposito delle istanze sarà più ampia e che non è ancora cominciata a decorrere.

 

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