Con l’azione proposta, il risparmiatore aveva citato in causa Finecobank s.p.a. e il promotore finanziario che aveva promosso l’investimento contestato, deducendo il comportamento illecito del promotore, al quale aveva versato a più riprese l’importo di Euro 55.000 in contanti, perché fosse investito in strumenti finanziari.

La Corte d’appello riformava la sentenza di primo grado, accogliendo l’azione e ritenendo che non sussistessero, nella condotta dell’investitore, anomalie sintomatiche di una volontaria acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, non potendo questa essere desunta né dall’uso di mezzi atipici di pagamento (assegni in bianco o consegnati in violazione delle regole sulla loro circolazione) né dal numero o dalla ripetizione di operazioni poste in essere con modalità irregolari, atteso che l’importo di 55.000 Euro consegnato al promotore, per di più in quattro diverse tranche, non poteva reputarsi eccessivo, avuto riguardo alla circostanza che si trattava di somme date per investimento.

La banca impugnava la decisione, lamentando la circostanza che la Corte di appello avesse indebitamente riconosciuto la sua responsabilità, in solido con quella del promotore finanziario, senza tenere conto dei molteplici elementi dimostrativi della anomalia e delle modalità estranee alla normale prassi bancaria con cui l’investitore aveva effettuato le operazioni di investimento.

Con la pronuncia in commento (Cassazione civile sez. VI, 25/10/2022, n.31453), la Suprema corte ha ricordato anzitutto che “presupposto della responsabilità dell’intermediario è la sussistenza di una connessione tra l’esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all’investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell’ampio significato del nesso di ‘occasionalità necessaria’, con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all’art. 2049 c.c.”

La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l’esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità.

Peraltro, aggiunge la Corte, “il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da “anomalie” tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. In questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l’esercizio delle incombenze a lui affbdate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore”.

Inoltre, “il contegno ‘anomalo’ dell’investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l’illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1”.

Per la Corte, “elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente “anomalo” dell’investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell’investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche e tra questi elementi si colloca la consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di quietanza”.

Circostanza, questa, che “assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l’anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte dell’investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (TUF art. 31, comma2bis; art. 108 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007)”.

Per la Corte, “pur dovendosi escludere l’operatività di qualsiasi automatismo (giacché la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell’investitore – e l’apprezzamento se essi siano tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore – costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità: da ultimo, Cass. 18/05/2022, n. 15917, in motiv.), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare al consulente finanziario unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all’intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti – ordini di bonifico e documenti similari, nonché strumenti finanziari nominativi o all’ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti – dotati di tracciabilità in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass.28/07/2021, n. 21643), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l’illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell’affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall’investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell’intermediario”.

Per queste ragioni la sentenza ha disposto il rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, la quale, attenendosi agli enunciati principi, dovrà rinnovare l’accertamento di merito sulla rilevanza della condotta del danneggiato ai fini dell’eventuale esclusione o riduzione della responsabilità della banca intermediaria, tenendo presenti le circostanze di fatto non esattamete considerate.

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