La Camera dei deputati ha approvato il testo unificato delle proposte di legge AC 1091 e AC 1240 in materia di obbligo di contrarre e recesso delle banche nei rapporti di conto corrente. Le proposte di legge, presentate per la prima lettura alla Camera dei deputati sono state esaminate in sede referente dalla VI Commissione Finanze, che ha predisposto un testo unificato e concluso il suo esame il 16 luglio 2025.
La riforma ha ad oggetto l’introduzione dell’articolo 1857-bis del codice civile e la modifica all’articolo 33 del codice del consumo, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente, è composto di un unico articolo.
Il nuovo articolo 1857-bis c.c. prescriverebbe in capo alla banca l’obbligo di stipulazione di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La banca, dal canto suo, sarebbe obbligata a comunicare l’eventuale diniego di stipula, derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.
La medesima disposizione stabilirebbe, inoltre, in capo alla banca il divieto di recedere dal contratto di conto corrente, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, in caso di saldi attivi, se non per garantire il rispetto delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo.
La relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge segnala come l’obiettivo delle disposizioni in questione sia quello di rispondere alle esigenze di numerosi cittadini che, negli ultimi anni, hanno visto chiudere, unilateralmente e senza motivo, il rapporto di conto corrente dalla propria banca, pur in presenza di saldi attivi, costringendo tali soggetti, per effetto delle segnalazioni interbancarie, a non poter più disporre delle proprie provviste.
La banca infatti, a seguito del recesso dal contratto di conto corrente, consegna al correntista unicamente un assegno circolare, il quale per sua natura presuppone un conto corrente e un rapporto bancario per essere convertito in liquidità disponibile alla spesa o utilizzato per il pagamento di spese e utenze, e il correntista stesso a sua volta si trova impossibilitato a stipulare un nuovo contratto di conto corrente presso altre banche a causa della segnalazione interbancaria.
Nel quadro normativo vigente, infatti, anche se il correntista ha saldi attivi del conto corrente, qualora questo venisse chiuso, si troverebbe nella paradossale situazione di non poter usufruire del proprio denaro per effetto della normativa sulle limitazioni all’uso del contante.
Il disegno di legge disporrebbe poi l’abrogazione dell’articolo 33, comma 3, lettera a), del decreto legislativo, 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
Tale disposizione, in deroga alla presunzione di vessatorietà delle clausole che disciplinano il recesso senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato tra un professionista e il cliente consumatore, ammette, per i soli rapporti relativi ai servizi finanziari, la facoltà per il professionista di recedere senza preavviso, in caso di giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore. Tale abrogazione imporrebbe alle banche il rispetto in ogni caso di un termine di preavviso, come previsto per ogni operatore professionale.