Entra in vigore oggi l’obbligo, previsto dal regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 a carico di banche, poste e istituti di pagamento, di verificare che il nome del beneficiario di un bonifico coincida anche con quello dell’effettivo titolare del relativo IBAN.
Il regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 relativo ai bonifici istantanei in euro modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230, nonché le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 e mira a migliorare l’autonomia strategica del settore europeo dei pagamenti, rendendo i pagamenti istantanei accessibili agli utenti alle stesse condizioni dei bonifici ordinari.
In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 5-bis e seguenti, tutti i prestatori di servizi di pagamento (PSP) dovranno offrire il servizio di bonifico istantaneo a tutti i clienti, su tutti i canali dispositivi sui quali è disponibile il servizio di bonifico ordinario, applicando commissioni non superiori a quelle previste per l’invio e la ricezione di altri bonifici di tipo corrispondente.
Il regolamento prevede che il servizio di bonifico istantaneo sia disponibile ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette, e che il trasferimento di fondi tra pagatore e beneficiario avvenga entro il termine massimo di dieci secondi.
Tali obblighi si riferiscono sia ai bonifici istantanei in ingresso, sia ai bonifici istantanei in uscita, per i quali è prevista, tuttavia, una tempistica di implementazione differenziata.
Il Regolamento dispone, infatti, che i PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l’euro offrano agli utilizzatori il servizio di ricezione di bonifici istantanei in euro entro il 9 gennaio 2025 e il servizio di invio di bonifici istantanei in euro entro il 9 ottobre 2025.
I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro dovranno adeguarsi, rispettivamente, entro il 9 gennaio 2027 ed entro il 9 luglio 2027.
La prima fase, in vigore dal 9 gennaio 2025, prevedeva, appunto, solo l’obbligo di ricevere i pagamenti instantanei e di non applicare commissioni superiori a quelle dei bonifici tradizionali.
La seconda fase, entrata in vigore oggi, obbliga i prestatori di servizi di pagamento ad assicurare l’effettuazione di bonifici istantanei da parte dei propri clienti, verificando, appunto, che il nome del beneficiario di un bonifico coincida anche con quello dell’effettivo titolare del relativo IBAN.