Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell’articolo 1853 del codice civile, che rende automatica la compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché i contrapposti crediti siano esigibili.

Lo ha detto Cassazione civile, sez. I, 22/11/2025, n. 30766 in una fattispecie in cui la procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa per azioni aveva convenuto in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di Roma per sentir “…revocare e/o comunque dichiarare inefficaci ed inopponibili alla massa ex art. 44 e/o 67 comma 1 LF ovvero comunque ex art. 67 comma 2 LF … gli atti di disposizione posti in essere dalla convenuta sul c/c n. 50110 e, per l’effetto, condannare la Banca di Credito Cooperativo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione
alla procedura di L.C.A. della somma di euro 182.426,80”.

La porcedura aveva detto che sul conto corrente intrattenuto con la banca convenuta, sarebbero risultati annotati, rispettivamente in data 6/7/09 e 14/10/09, gli addebiti di € 6.294,37 per “interessi e competenze” e di € 176.132,41 per “prelevamento sofferenza”, che avrebbero dovuto ritenersi
revocabili in quanto anomali ex art. 67, comma 1°, L.F. o comunque in quanto consapevolmente lesivi della par condicio creditorum ex art. 67, comma 2° L.F.

La sentenza d’appello, rigettando la relativa eccezione della bvanca, aveva tra l’altro statuito che non sussitessero i presupposti per una compensazione dei rispettivi crediti ex art. 56 L.F., perché, ammesso e non concesso che il credito vantato dalla banca per un mutuo rimasto impagato fosse liquido ed esigibile, così non poteva dirsi per il conto corrente, che non era stato ancora chiuso.

Contro questa statuizione della Corte d’appello ha proposto ricorso in Cassazione la banca e la Corte ha accolto l’impugnazione citando il precedente di Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34424 del 11/12/2023, secondo il quale “nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell’art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché i contrapposti crediti siano
esigibili
”.

Per applicare tale orientamento la Corte ha anche precisato che la formale chiusura o meno del conto “rappresenta circostanza irrilevante, assumendo rilievo la sola esigibilità” del credito, citando a supporto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 512 del 14/01/2016, secondo cui “La compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente tra banca e cliente, prevista dall’art. 1853 c.c., presuppone non che si tratti di conti chiusi, ma solo che siano esigibili i contrapposti crediti“.

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