La pronuncia di Cassazione civile sez. III, 11/04/2026, n. 9191 ha chiarito che il cessionario di un credito nell’ambito di un’operazione formalizzata ai sensi dell’art. 58 TUB non necessita, per la successiva attività di recupero, della licenza contemplata dall’art. 115 TULPS.

L’art. 115 TULPS subordina a licenza del Questore l’attività di “agenzia di affari”, che include le operazioni di recupero di crediti per conto altrui.

Il fulcro della questione risiede, quindi, nello stabilire se il cessionario di un credito, al momento del recupero, agisca “per conto terzi” o per tutelare un interesse proprio.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato, a tal riguardo, che il soggetto che acquista un credito e agisce per la sua riscossione esercita un diritto entrato a far parte del proprio patrimonio, e non svolge un’attività per conto del cedente originario (cfr. Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 marzo 2024, n. 7635; Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4543).

Su tali premesse, anche la pronuncia in commento ritiene che “l’attività di recupero del proprio credito, legittimamente acquistato, non rientra pertanto nel campo di applicazione della norma e non necessita della relativa licenza“.

“L’orientamento consolidato di questa Corte” – prosegue la pronuncia in commento – “esclude gli accordi di cessione possano essere ricondotti a un mero mandato all’incasso.”

“La Suprema Corte” ha infatti chiarito che nelle operazioni di cessione ai sensi dell’art. 58 TUB “si realizza un trasferimento definitivo della titolarità del diritto di credito, che esce dal patrimonio del cedente per entrare in quello del cessionario. In un caso emblematico, la Corte ha specificato che lo schema contrattuale “…non integra né un mandato né una compravendita, ma piuttosto un accordo atipico (ex art. 1322 c.c.) diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico” (cfr. Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4543), dal quale discende che il cessionario “ha agito a tutela di un proprio diritto e per il recupero di un credito proprio (in quanto ad esso definitivamente e validamente ceduto)” (cfr. Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4543). Un soggetto che agisce per il recupero di un credito di cui è divenuto pieno ed esclusivo titolare in forza di un contratto di cessione (o altro negozio con effetto traslativo) non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi di cui all’art. 115 TULPS.“

Il caso affrontato dalla sentenza in commento ha anche offerto l’occasione per chiarire che la licenza ex art. 115 TULPS non è nemmeno richiesta ai fini della validiità dell’acquisto del credito.

La pronuncia afferma a tal riguardo che “la Corte territoriale ha correttamente escluso che l’anteriorità della licenza del Questore ex art. 115 TULPS rispetto all’atto di cessione di crediti in blocco costituisca requisito di validità dell’operazione.”

Infatti, “la disciplina di cui agli artt. 58 e 106 TUB, integrata dall’art. 2, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 53, individua i soggetti legittimati all’acquisto di crediti in massa, ma non prevede, né espressamente né implicitamente, che la licenza di cui all’art. 115 TULPS debba necessariamente precedere temporalmente l’atto di cessione, né che la sua mancanza al momento del trasferimento determini la nullità dell’atto.”