Avrete letto su alcuni giornali lo stralcio di alcuni passaggi delle sentenze pronunciate dalle Sezioni fallimentari dei Tribunali di Vicenza e Treviso sulla insolvenza delle due Popolari venete. La questione non è di poco conto, perché se si accertasse che le due banche poste in liquidazione coatta erano anche insolventi (ossia se si accertasse che, stando all’art. 5 della legge fallimentare, le due banche non erano più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni), si integrerebbe la condizione prevista dalla legge per imputare ai vertici aziendali anche condotte di bancarotta fraudolenta (fattispecie di reato ben più grave dell’aggiotaggio sul valore dei titoli).
In un inciso delle due sentenze i Tribunali danno una valutazione della condotta tenuta dai Commissari rispetto ai prestiti concessi per l’acquisto di azioni (ossia le c.d. operazioni “baciate”), che sembra implicare una “rinuncia” degli stessi ad esigere tali finanziamenti.
Ad esempio, nella sentenza sull’insolvenza di Banca Popolare di Vicenza è dato leggere che «I commissari, nell’incertezza della spettanza di tali ipotetici crediti della Liquidazione coatta amministrativa (ossia, appunto, quelli da rimborso dei finanziamenti per l’acquisto di azioni – n.d.r.), hanno già rinunciato, sia pure provvisoriamente, ad esigerli, per complessivi 1.086 milioni».
Si tratta, evidentemente, di una considerazione fatta per stornare dalla situazione patrimoniale della banca l’ammontare insoluto per crediti da finanziamenti sulle operazioni baciate e ciò al solo fine di determinare la più prudente situazione contabile effettiva della banca. La svalutazione integrale di tali crediti, in altre parole, è stata considerata un prudente atto di valutazione patrimoniale che gli amministratori stessi avrebbero dovuto operare, con l’effetto di ridurre il patrimonio netto contabile della banca di un importo corrispondente.
Anche per tale prudente riduzione patrimoniale, quindi, Banca Popolare di Vicenza è stata considerata insolvente. Ma ciò non implica certo che si possa ritenere che i Commissari abbiano riunciato ai crediti da finanziamento sulle baciate in maniera giuridicamente rilevante.
La rinuncia ad un credito integra un atto di remissione ai sensi dell’art. 1236 cod. civ. («La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare») e la remissione, per quanto possa intervenire anche tacitamente, implica sempre un’inequivoca manifestazione di volontà in tal senso. Manifestazione che non può certo desumersi dalla semplice mancata richiesta del pagamento (cfr., ad esempio, Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 03/10/2018, n. 24139).
Per cui, no: i Commissari non hanno certo rinunciato ai finanziamenti concessi sulle “baciate”.