Facendo seguito all’apertura del portale dedicato a raccogliere le istanze di rimborso, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019 dell’ultimo decreto attuativo del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), è iniziato a decorrere il termine di 180 giorni (che scadrà quindi il 17 febbraio 2020) per presentare le domande di risarcimento per la perdita di valore di azioni ed obbligazioni delle ex popolari venete. Il fondo, si ricorderà, può contare su una dotazione di un miliardo e mezzo di euro da distribuire nel corso di tre anni.

Il decreto chiarisce che “le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, sono inviate esclusivamente in via telematica (…) secondo moduli informatici rinvenibili e compilabili tramite apposita piattaforma informatica accessibile all’indirizzo internet https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it“.

Il decreto introduce anche delle modifiche al decreto di maggio che aveva fissato dei limiti patrimoniali agli aventi diritto (patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro o reddito imponibile IRPEF 2018 inferiore a 35 mila), chiarendo in particolare che nella stima patrimoniale non si tiene conto dei contratti di assicurazione a capitalizzazione e di quelli di assicurazione mista sulla vita (ossia le polizze che garantiscono il pagamento di un capitale all’assicurato, se sopravvive alla scadenza prestabilita, o ai beneficiari indicati nel contratto in caso di decesso dell’assicurato in vigenza di contratto).

Informazioni di sintesi e riepilogo sugli aventi diritto e le limitazioni relative le potete trovare qui.