Nella scorsa primavera gli azionisti della Norddeutsche Landesbank (NordLB) e dell’Associazione tedesca delle casse di risparmio (DSGV) hanno presentato alle autorità europee una proposta di ristrutturazione della banca per un importo di 3,6 miliardi di euro.

La Norddeutsche Landesbank

La Norddeutsche Landesbank (NordLB) di proprietà statale è la quarta banca regionale più grande della Germania. Come i suoi pari, opera come una banca commerciale e di investimento svolgendo al contempo il ruolo di istituzione centrale per le casse di risparmio nel suo ambito di competenza. Di fronte a significative difficoltà finanziarie (derivanti principalmente dal finanziamento del settore marittimo), NordLB ha registrato una perdita netta di 2,335 miliardi di EUR nel 2018. Il suo coefficiente di capitale proprio CET1 è crollato dal 12,4% di fine 2017 al 6,82% di fine 2018, ben al di sotto del requisito minimo.

Già all’inizio del 2018, NordLB stava prendendo in considerazione varie opzioni per aumentare il grado di solvibilità e rafforzare gli indici patrimoniali, prendendo anche in considerazione un’offerta congiunta di fondi di private equity statunitensi e un progetto di fusione con Landesbank Helaba. I suoi azionisti sono lo stato della Bassa Sassonia con il 59,13%, lo stato della Sassonia-Anhalt con il 5,57%, le Associazioni della Cassa di risparmio della Bassa Sassonia (26,36%), la Sassonia-Anhalt (5,28%) e il Meclemburgo-Pomerania occidentale (3,66%).

Il piano di intervento dei soci pubblici

Nella scorsa primavera gli azionisti della Norddeutsche Landesbank e dell’Associazione tedesca delle casse di risparmio (DSGV) hanno presentato alle autorità europee una proposta di ristrutturazione della banca per un importo di 3,6 miliardi di euro. La Divisione concorrenza della Commissione europea ha dovuto valutare se tale intervento costituisse un aiuto di stato vietato dai trattati. Il problema si poneva per la qualità di soci pubblici degli azionisti della banca (il che di per sé non è vietato, come non è vietato in Italia, ad esempio, che un Comune detenga società commerciali in house) e, di conseguenza, per il carattere pubblico delle risorse da mettere in gioco.

Se giudicato incompatibile con le regole del mercato interno, il piano avrebbe potuto essere respinto, aprendo la strada alla vendita di NordLB e alla sua privatizzazione. I criteri per valutare se l’analisi del sostegno fornito a NordLB non potevano essere limitati solo alla natura delle risorse utilizzate, dovendo anche considerare la natura dei contributori (i suoi azionisti pubblici e il fondo di protezione reciproca S-Group).

In effetti, la legislazione europea (CRR, BRRD) considera le strutture di sostegno reciproco fornite dai sistemi di protezione istituzionale (IPS) come misure di recupero di natura privata. La questione si spostava quindi sul carattere concorrenziale dell’intervento: se, cioè, gli aiuti siano intervenuti a condizioni di mercato.

La decisione della Commissione Ue

Con decisione pubblicata il 5.12.2019, la Commissione Ue, Divisione concorrenza, ha ritenuto che le misure previste siano attuate a condizioni di mercato, il che significa che lo Stato riceve una remunerazione in linea con quanto un operatore privato accetterebbe anche nelle stesse circostanze. Pertanto, le misure non comportano aiuti di Stato ai sensi delle norme dell’UE. La Banca centrale europea, in quanto supervisore responsabile, ha dato la sua approvazione al piano il 29 novembre 2019.

In particolare, la valutazione della Commissione del piano aziendale ha mostrato che questa trasformazione consentirà alla banca di tornare alla redditività, garantendo che gli azionisti pubblici e il sistema di protezione istituzionale ricevano un ritorno sui loro investimenti in azioni della banca in linea con le condizioni di mercato.

Il trattato UE è neutrale quando si tratta di proprietà pubblica contro proprietà privata. In base alle norme UE in materia di aiuti di Stato, se uno Stato membro interviene come farebbe un investitore privato ed è remunerato per il rischio assunto in un modo che un investitore privato accetterebbe, tale intervento non costituisce un aiuto di Stato.

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