
Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ha introdotto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Vediamo quali disposizioni sono state introdotte in materia di titoli di credito.
Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ha introdotto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Vediamo quali disposizioni sono state introdotte in materia di titoli di credito.
I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data del 9 aprile 2020 e ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. Discorso diverso per l’assegno bancario o postale. Per questi, la sospensione riguarda solo il termine di presentazione al pagamento (ossia gli 8 o 15 giorni a seconda che l’assegno sia pagabile all’interno dello steso Comune di emissione o in comune differente: in concreto, quindi, l’assegno potrà essere presentato entro l’8 maggio se pagabile nello stesso Comune di emissione o entro il 15 maggio se in un altro Comune), ma il beneficiario potrà comunque metterlo all’incasso subito, anche durante il periodo di sospensione.
Ciò avrà senso se vi sia provvista nel conto del debitore, perché l’eventuale mancanza, nel periodo di sospensione, potrà esser formalizzata con il protesto solo al termine di detto periodo.
Inoltre, i protesti levati anteriormente al decreto (9 aprile 2020) e a far data dal 9 marzo 2020, non verranno trasmessi alle Camere di Commercio e quindi non verranno pubblicati. Ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
Per lo stesso periodo non verrà inoltre effettuata alcuna comunicazione di mancanza di provvista per le sanzioni amministrative prefettizie.