wood court still life judge

Con la sentenza n. 2061 del 28.1.2021 (udienza 1.12.2020) le Sezioni Unite si sono pronunciate sull’efficacia intertemporale e l’applicabilità a fattispecie anteriori delle disposizioni in materia di leasing introdotte ai commi da 136 a 140 dell’art. 1 della legge n. 124 del 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), nonché sulla portata applicativa della disposizione in materia di scioglimento del contratto di leasing nell’ambito del fallimento dell’utilizzatore di cui all’art. 74-quater l.fall.

Come ricorda la pronuncia in commento, la giurisprudenza di legittimità, “per circa un trentennio, in modo affatto costante e coeso (a partire dalle coeve decisioni del 13 dicembre 1989, n. 5569, n. 5571, n. 5573 e n. 5574 e con l’avallo poi della sentenza n. 65 del 7 gennaio 1993 sempre a Sezioni Unite)” ha sempre ribadito che gli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing traslativo debbano venire regolati, per analogia, dall’art. 1526 c.c.

E a questo orientamento la pronuncia ha inteso dare continuità, ritenendo di non poter seguire l’indirizzo più recente (inaugurato dalla sentenza n. 8980 del 2019) che, valorizzando il dettato dell’art. 74-quater l.fall., ne aveva esteso il funzionamento al di fuori del fallimento anche ai leasing che siano stati risolti anteriormente all’entrata in vigore della l. 124/2017.

Così che, alla risoluzione di una fattispecie qualificabile come “leasing traslativo” anteriore alla legge n. 124 del 2017 e allo stesso fallimento dell’utilizzatore, non potranno applicarsi, rispettivamente, la legge 124 o l’art. 72-quater l.fall., bensì, per analogia, la disciplina di cui all’art.  1526 c.c. sulla risoluzione della vendita con riserva di proprietà.

La legge n. 124 del 2017 non può, dunque, trovare applicazione per il passato, ossia per i contratti di leasing in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex  art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori non potranno essere, per detti contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell’art. 1 della medesima legge.

Tutto ciò, però, con una precisazione fondamentale: il fatto storico a cui riferire l’irretroattività della novità normativa non è costituito, nel caso di specie, dalla stipula del contratto, bensì dall’integrarsi della causa che comporta la risoluzione del rapporto.

Pertanto, ai contratti di leasing stipulati anteriormente alla legge n. 124/2017, ma per i quali i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore si siano verificati successivamente all’entrata in vigore di tale legge, potrà applicarsi la relativa disciplina statuita ai commi 138 e 139.

Laddove, invece, i presupposti della risoluzione siano maturati antecedentemente, e il leasing sia qualificabile come traslativo, troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 1526 c.c.

Quel che è certo, poi, è che, a far data dall’entrata in vigore della L. 124/2017, la storica distinzione fra leasing traslativo e di godimento, risalente a Cass. civ. Sez. Unite, 07/01/1993, n. 65, per la quale: “All’interno della figura contrattuale della locazione finanziaria sono ravvisabili due distinte fattispecie: una prima, caratterizzata da una stretta inerenza del contratto alle finalità dell’impresa e con una durata pari alla obsolescenza tecnico-economica del bene, presenta una funzione esclusivamente finanziaria alla quale non è applicabile l’art. 1526 c.c.; una seconda fattispecie, con la quale le parti intendono realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo, senza che abbia più rilevanza la figura soggettiva dell’imprenditore e la durata contrattuale, notevolmente inferiore alla obsolescenza del bene, al quale risulta applicabile in via analogica, stante la omogeneità degli interessi tutelati, l’art. 1526 c.c.”

Dalla l. 124/2017 non sarà ammessa più alcuna distinzione e l’unica disciplina applicabile sarà quella introdotta da tale provvedimento legislativo.

Infine, la speciale disciplina di cui all’art. 72-quater I.fall. non potrà mai trovare applicazione per regolare le conseguenze della risoluzione, trattandosi di “norma, di natura eccezionale, a valenza e portata endoconcorsuale e che presuppone lo scioglimento, per volontà del curatore e quale conseguenza del fallimento, del contratto ancora pendente a quel momento”.

Volendo schematizzare:

FattispecieDisciplina
Risoluzione di leasing traslativo anteriore alla l. 124/2017Art. 1526 c.c.
Risoluzione di leasing traslativo posteriore alla l. 124/2017Art. 1, commi 137, 138 e 139 L. 124/2017
Risoluzione di leasing traslativo anteriore alla l. 124/2017 e al fallimento dell’utilizzatoreArt. 1526 c.c.
Risoluzione di leasing traslativo posteriore alla l. 124/2017 e anteriore al fallimento dell’utilizzatoreArt. 1, commi 137, 138 e 139 L. 124/2017
Scioglimento del leasing nell’ambito del fallimento dell’utilizzatore   Art. 72-quater l.f.