La giurisprudenza non ha offerto risposte univoche alla problematica relativa alla possibilità per la Banca, dopo l’ammissione del correntista ad una procedura concorsuale, di compensare il proprio debito per la restituzione delle rimesse ricevute in pagamento per conto del correntista stesso in esecuzione di un mandato all’incasso connesso allo sconto di portafolgio commerciale, con il proprio credito relativo all’anticipazione su ricevute bancarie riamsto insoluto.

Una prima tesi ritiene che la Banca non abbia diritto ad alcuna compensazione, poiché ciò comporterebbe una lesione della par condicio creditorum.

La tesi opposta ritiene ammissibile la compensazione, se tale prerogativa sia stata pattuita espressamente in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale e in forma opponibile ai terzi.

Questa seconda tesi, che è fatta prorpia anche da Corte di Cassazione 15.6.2020 n. 11524, postula che in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente, se le relative operazioni siano state compiute in epoca antecedente all’ammissione del correntista alla procedura concorsuale, qualora il correntista successivamente ammesso al concordato preventivo agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, è necessario accertare, “se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto, contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto): solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente” (così Cass. n. 3336/2016 e Cass. n. 17999/2011, che in motivazione richiama anche i precedenti di Cass. n. 4205/2001, Cass. n. 2539/1998; in questi esatti termini, nella giurisprduena di merito, fra le altre, Trib. Reggio Emilia n. 1714/2014).

Questa seconda tesi è quella al momento predominante, fatta propria, più recentemente, anche da Corte di Cassazione 15.6.2020 n. 11524.