Con la pronuncia Cass. civ., Sez. 1, ord., 22/02/2021, n. 4692, la Suprema Corte ha chiarito i termini di opponibilità alla procedura di fallimento del cedente della cessione del credito factorizzato.

La disciplina del factoring è stabilita dalla legge speciale 21 febbraio 1991, n. 52 con una serie di previsioni di favore per l’impresa esercitante l’attività di factor.

In particolare, l’art. 5 stabilsce che la cessione del credito factorizzato sia opponibile alla procedura di fallimento del cedente se il factor abbia pagato – in tutto o in parte – il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa anteriore alla apertura della procedura concorsuale.

Il successivo art. 7 introduce una deroga a tale regime di favore (di favore perché sposta in là nel tempo il momento in cui la cessione diviene efficace), prevedendo che il pagamento non sia sufficiente a rendere opponibile la cessione se se il curatore del fallimento del cedente provi che il factor fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del cedente al momento del pagamento.

La Cassazione ha confernato tale lettura di favore statuendo che:

L’art. 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (cd. legge factoring) prevede ai fini dell’opponibilità della cessione nei confronti dei terzi (tra i quali il fallimento del cedente) una disciplina di favore per il cessionario del credito (factor), disponendo che essa sussiste in ragione della data certa del pagamento (parziale o totale) del corrispettivo della cessione (ferma restando la possibilità per il factor di rendere l’atto opponibile nei modi previsti dal diritto comune)”

e che

di conseguenza la cessione dei crediti d’impresa è opponibile al fallimento del cedente non già dal momento del perfezionamento dell’atto contrattuale ma dalla data del pagamento del corrispettivo della cessione da parte del cessionario, sempre che il pagamento abbia data certa

Infine, la cassazione ha chiarito che

sebbene sia la riscossione dei crediti a rendere esigibile il prezzo della cessione (per la frazione non anticipata), ciò non significa che il corrispondente credito del cedente sorga con quell’evento, il quale ha la sola funzione di renderne possibile l’esazione, ferma restando l’anteriorità del momento genetico e, di conseguenza, la suscettibilità di essere portato in compensazione con il controcredito del factor, posto che l’art. 56 I.fall. prevede, quale unica condizione alla compensabilità dei debiti verso il fallito-creditore, l’anteriorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte“.

Per questo la Corte ha considerato ammissibile l’eccezione di compensazione sollevata dalla curatela del cedente con il proprio controcredito (relativo al prezzo della cessione), divenuto esigibile a seguito del pagamento effettuato dal debitore ceduto e riscosso dal factor in nome e per conto proprio, stante il perfezionamento, in quel momento, della cessione.

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