È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 15/3/2022 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 gennaio 2022, n. 19, un regolamento che reca modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani.
La modifica del d.m. n. 30/2015 nasce dall’esigenza, ormai sentita da molto tempo, di un intervento di revisione delle soglie di ingresso nei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) italiani, per consentire l’accesso ad una platea di clientela retail più ampia, con patrimoni di medie/grandi dimensioni, disponibile ad investire nel medio/lungo periodo in asset illiquidi e in società non quotate, allo scopo di diversificare il proprio portafoglio finanziario, conseguire un rendimento apprezzabile, finanziare le imprese italiane e con esse la ripresa economica del Paese.
Con il termine FIA si fa riferimento a tutti quei tipi di fondi che non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2009/65/CE, che detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
Si tratta di fondi che operano, fra l’altro, nel private equity, private debt e mercato immobiliare, tre comparti la cui crescita è in costante aumento.
La commercializzazione dei FIA nell’Unione europea era di regola rivolta soltanto agli investitori professionali, ma tuttavia gli Stati membri avrebbero potuto consentire ai gestori la commercializzazione di tutti o di alcuni tipi di FIA presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio.
In tali casi gli Stati membri avrebbero dovuto imporre, come prerequisito alla commercializzazione presso gli investitori al dettaglio, prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai FIA commercializzati presso investitori professionali sul loro territorio.
Fino ad oggi tali strumenti erano riservati a:
- investitori professionali,
- investitori non professionali che investano, direttamente o tramite gestione di portafogli, un importo complessivo, non frazionabile, non inferiore a 500mila euro,
- componenti del Cda e dipendenti dell’ente gestore, senza alcuna soglia di ingresso.
Il decreto ministeriale in commento modifica adesso l’art. 14 del d.m. n. 30/2015 estendendo la platea dei possibili investitori a:
- gli investitori non professionali che, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, sottoscrivano o acquistino quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a 100 mila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell’acquisto, l’ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario, con la precisazione che la partecipazione minima iniziale non è frazionabile;
- i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell’ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.
Il decreto in commento ha anche introdotto all’art. 14 il nuovo comma 2-bis, che afferma che, “Ferme restando le regole di condotta in materia di prestazione di servizi di investimento, il soggetto che propone l’acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati debba assicurare la sussistenza dei requisiti di accesso prescritti dalla legge sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore non professionale, il quale, inoltre, è tenuto a fornire al soggetto che propone l’acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli altri investimenti in FIA.
La nuova regolamentazione entra in vigore il 30/03/2022.