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“In tema di ammissione allo stato passivo del fallimento della pretesa creditoria derivante dal saldo negativo del conto corrente bancario, la forma ad substantiam prevista per tale tipo contrattuale postula che la prova del credito non possa essere offerta attraverso gli estratti conto spediti al correntista in costanza di rapporto, ma debba essere necessariamente resa mediante la produzione in giudizio della scrittura negoziale provvista di data certa ex art. 2704 c.c. e come tale opponibile”.

Lo ha affermato Cass. civ. sez. I, 16/11/2022, n. 33724, meglio precisando una serie di orientamenti precedenti che avevano ripetutamente affermato la necessità, per la banca che intenda insinuare il proprio credito al passivo, di dare conto dell’intero svolgimento del rapporto mediante la produzione di tutti gli estratti conto.

Cass. civile sez. I, 14/03/2022, n.8126 aveva ad esempio affermato, a tal riguardo, affermato a tal riguardo che “In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali”.

Posizione analoga aveva assunto in precedenza anche Cassazione civile sez. VI, 29/12/2020, n.29809, per la quale “E’ certamente vero che il curatore risulta essere terzo rispetto alla pretesa della banca che, facendo valere il credito maturato nei confronti del fallito, intenda insinuarsi al passivo della procedura concorsuale. Ciò non significa, però, che, ai fini dell’accertamento del credito in sede fallimentare, non debba tenersi conto degli estratti conto integrali prodotti dalla banca”.

Se da un lato, però, gli estratti conto sono necessari e sufficienti per documentare l’andamento del rapporto e il processo di formazione del credito, dall’altro lato non possono risultare bastevoli a dare conto della validità del titolo contrattuale, che andrà dimostrato allegando il contratto sottoscritto dalle parti con data opponibile alla curatela.

In questo senso la sentenza in commento ha aggiunto che “La scrittura privata che viene in rilievo, laddove la domanda di insinuazione riguardi un credito derivante dal saldo negativo di un conto corrente intestato al fallito, è il contratto con il quale banca e cliente si determinano all’apertura del rapporto, l’accertamento della cui data certa ex art. 2704 c.c., consente di opporre alla massa dei creditori il suo contenuto negoziale. Trattandosi di contratto che richiede la forma scritta ad substantiam, la sua prova non può essere data con altro mezzo (cfr. Cass. 17080/2016; nello stesso senso Cass. 4705/2011, Cass. 2319/2016, secondo cui la prova del contratto privo di data certa può essere data con ogni mezzo, ‘salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del contratto stesso’). L’inopponibilità della scrittura negoziale avente ad oggetto un contratto di c/c equivale, in buona sostanza, a mancanza di prova dell’esistenza del contratto. In difetto di tale prova, la banca non può avvalersi di altri mezzi istruttori, quali ad esempio gli estratti integrali del conto, al fine di veder accertato il credito di cui chiede l’ammissione: la verifica dell’andamento e delle modalità di svolgimento del rapporto per l’intera sua durata, ovvero del riscontro dell’effettiva e corretta esecuzione delle operazioni da cui scaturisce il saldo a debito del correntista, attiene, infatti, a un tema di indagine successivo, che in tanto può essere affrontato in quanto sia accertata o non sia in contestazione la sussistenza della fonte contrattuale che a detto rapporto ha dato origine. Nel caso di specie la mancanza, pacifica, di data certa dei contratti di conto corrente e di anticipazione al s.b.f. dedotti in giudizio era, pertanto, sufficiente a escludere che l’odierna ricorrente avesse fornito la prova di cui era onerata” (Cass. civ. , sez. I, 16/11/2022, n. 33724).