Mediante la modifica dell’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, l’art. 1, commi 107-109 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) reintroduce la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, dietro pagamento – entro il 15 novembre 2023 – di un’imposta sostitutiva (salita dal 14% dell’ultima versione della legge, al 16%), da applicarsi sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che dovrà essere redatta e giurata entro lo stesso termine del 15 novembre.

Per la prima volta la legge ha esteso la possibilità di rivalutazione anche alle partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (per le quali l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022).

La legge ammette anche la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, riferite pure a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli, ossia la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento dell’imposta sostitutiva.

L’aliquota sostitutiva potrà essere versata:

– in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023;

– in tre rate di uguale ammontare (con interessi del 3% sulle rate successive alla prima).

L’imposta sostitutiva deve essere calcolata:

– sull’intero valore della perizia per quel che riguarda i terreni e i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;

– sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Possono accedere alla rideterminazione:

– persone fisiche non esercenti attività d’impresa;

– società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;

– enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;

– soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,

se alla data del 1° gennaio 2023 posseggono:

– terreni edificabili o con destinazione agricola;

– le partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati.

La rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR, ossia in termini concreti, si applica – in luogo del costo o valore di acquisto – il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima e nel caso delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati sulla base nella media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Diversamente, l’assunzione del valore di perizia/media dei prezzi in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’art. 68 TUIR. Pertanto, in caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell’art. 5, legge n. 448/2001, se il valore di perizia dovesse essere superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 15 febbraio 2013, n. 1/E (par. 4.1).