Esattamente novant’anni fa, il 18 dicembre 1935, il regime fascista celebrò la “Giornata della fede“, invitando gli italiani a donare le proprie fedi nuziali e altri gioielli d’oro per far fronte alle sanzioni che la Società delle Nazioni aveva deliberato un mese prima a seguito dell’invasione dell’Etiopia.
Furono raccolte complessivamente 37 tonnellate d’oro e 115 d’argento, che, secondo le dichiarazioni del regime, furono inviate alla Zecca dello Stato come patrimonio nazionale.
A coloro che donarono la propria fede d’oro venne data in cambio una fede di ferro che portava stampigliata la dicitura: “ORO ALLA PATRIA – 18 NOV. XIV”.
A distanza di novant’anni torna la Giornata della fede?
A fine novembre il senatore Lucio Malan (passato nel 2021 da Forza Italia a Fratelli d’Italia) aveva presentato un emendamento alla legge di bilancio che proponeva di inserire le seguenti solenni parole al primo articolo della manovra: «Le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono allo Stato, in nome del Popolo Italiano».
Ne è seguita una aspra polemica, perché una simile proposta potrebbe minare l’indipendenza della Banca d’Italia.
La Presidente della BCE, Christine Lagarde, ha chiarito che, secondo la legislazione europea, la detenzione e la gestione delle riserve auree rimane di esclusiva competenza della banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro.
“La Banca d’Italia non è diversa da qualsiasi altra banca centrale nazionale”, ha affermato Lagarde. “Non si tratta di una questione banale, perché l’Italia è il terzo detentore di oro tra le banche centrali”.
Norme sulla proprietà delle riserve auree non sono semplici petizioni di principio, perché toccano i principi fondamentali che regolano l’indipendenza delle banche centrali nell’eurozona.
L’oro che la Banca d’Italia detiene è infatti parte integrante delle riserve ufficiali, la cui gestione è uno dei compiti fondamentali svolti dall’Eurosistema ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE.
Le banche centrali gestiscono le riserve ufficiali in piena indipendenza, nei limiti degli indirizzi adottati dalla BCE a salvaguardia della politica monetaria unica. L’oro è espressamente incluso nella nozione di “attività di riserva in valuta” dalla normativa comunitaria che, in attuazione dell’art. 30 dello Statuto del SEBC, ha disciplinato il trasferimento di attività della specie dalle BCN alla BCE.
Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 43/1998 sulla partecipazione della Banca al SEBC stabiliscono al comma 2 dell’articolo 7 che: “La Banca d’Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea”.
L’articolo sostituisce il previgente art. 4, comma 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con DPR n. 148 del 1988, secondo cui le riserve ufficiali erano gestite dall’Ufficio Italiano dei cambi, e dalla Banca d’Italia per gli interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per le operazioni ordinarie.
La modifica si è resa necessaria proprio perché, in seguito all’introduzione della moneta unica, le riserve ufficiali possono essere detenute e gestite esclusivamente dalle banche centrali dell’Eurosistema.
L’autonomia della banca centrale è la garanzia che le riserve, in particolare quelle auree, rimangano al riparo da pressioni politiche o tentativi di utilizzarle a fini di bilancio (viva il vincolo esterno che trattiene Ulisse dal rimanere soggiogato dal canto delle sirene).
Un trasferimento di proprietà o una riformulazione ambigua della norma potrebbero aprire la strada all’uso politico dell’oro, creando un pericoloso precedente in tutta l’eurozona.
Per questo la BCE si è opposta alla misura proposta invitando il Governo italiano a riconsiderare la norma.
La BCE vuole anche evitare di creare un precedente. Se un paese modificasse unilateralmente il quadro normativo delle proprie riserve, altri potrebbero sentirsi autorizzati a fare lo stesso, con conseguenze potenzialmente pericolose per la stabilità dell’eurozona.
Negli ultimi giorni la proposta di Lucio Malan pare essere stata riformulata per attenuarne la portata.
La nuova disposizione affermerebbe adesso: «Fatte salve le disposizioni degli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il secondo comma dell’articolo 4 del Testo unico delle disposizioni di legge in materia monetaria, di cui al decreto presidenziale n. 148 del 31 marzo 1988, deve essere interpretato nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia, come iscritte nel suo bilancio, appartengono al popolo italiano».
Una norma di propaganda, perché nella sostanza – per fortuna – non si modificherebbe né la proprietà effettiva delle riserve, che rimarrebbe chiaramente assegnata a Bankitalia, né le sue funzioni, che restano regolate dal quadro comunitario.
Pericolo scampato.