La legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto delle limitazioni significative al regime di participation exemption (PEX), restringendo l’esenzione del 95% sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sociali (esenzione prevista dall’art. 87 TUIR) e dall’incasso di dividendi alle sole partecipazioni qualificabili come “rilevanti” sulla base di due nuovi criteri:
- partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%, oppure
- valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro.
In sostanza, dal 2026 si potrà beneficiare della Dividend Exemption (DEX) e della Participation Exemption (PEX) solo eguagliando stando sopra a queste soglie.
Per la soglia del 5% la disciplina consente di considerare anche partecipazioni indirette all’interno dello stesso gruppo, facendo riferimento ai criteri di controllo (art. 2359 c.c.), ma tenendo conto dell’effetto di “demoltiplicazione” lungo la catena.
Quanto al valore fiscale di 500.000 euro, non si tratta di un valore economico o semplicemente contabile, bensì del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, che va ricostruito correttamente con documentazione pertinente, considerando che le partecipazioni possono essere state acquisite in momenti diversi, con stratificazioni, conferimenti, riorganizzazioni, apporti, trasformazioni.
Sarà, cioè, necessario ricostruire la “storia fiscale” della partecipazione.
In assenza di tali requisiti, dividendi e plusvalenze concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile.
Quanto alla decorrenza delle nuove disposizioni, la riforma distingue e specifica quali eventi fanno scattare le nuove regole:
- Dividend Exemption: il nuovo impianto si applica alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026 (si guarderà quindi anche al momento della delibera, non solo a quello dell’incasso);
- PEX: le regole riformate riguardano le partecipazioni e gli strumenti acquisiti o sottoscritti dal 1° gennaio 2026, con richiamo a criteri di identificazione come il F.I.F.O. in caso di partecipazioni “stratificate”.
La novella non mette in discussione le percentuali di esclusione dall’imposizione fiscale, che restano confermate nella misura del 95% per i soggetti IRES e del 41,86% per i soggetti IRPEF in regime di reddito d’impresa.
Con riferimento ai dividendi, la modifica degli artt. 59 e 89 TUIR, introduce una regola generale di imponibilità piena, temperata solo al ricorrere delle nuove soglie dimensionali. Per i soggetti IRES, l’esclusione del 95% continua a operare unicamente per i dividendi derivanti da partecipazioni economicamente significative, mentre per gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di reddito d’impresa l’imponibilità ridotta al 58,14% (con esenzione del 41,86% appunto) diviene anch’essa subordinata al rispetto del medesimo requisito.
Inoltre, la novella estende il criterio dimensionale anche ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, nonché ai contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale rilevante, confermando così la volontà di concentrare il beneficio fiscale su investimenti caratterizzati da una stabile e apprezzabile consistenza economica.