Il Consiglio dei ministri del 10 giugno, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato un decreto legislativo relativo a disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.
Lo schema di decreto legislativo è composto di oltre cinquanta articoli. Si tratta del terzo correttivo, in ordine temporale, apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR.
In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del Codice.
Particolarmente interessante la modifica apportata dall’art. 5 del decreto all’art. 23 CCII (ossia l’articolo che traccia gli atti che il debitore può stipulare con i creditori all’interno del procedimento).
A tale articolo viene aggiunto un nuovo comma 2-bis, per il quale:
Oggetto
“Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
Attestazione
Alla proposta è allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato.
Deposito
L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27.
Sottoscrizione
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali.
Ruolo del giudice
Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l’accordo è privo di effetti.
Risoluzione
L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.“
A differenza dello schema di decreto che era circolato in maggio, le nuove disposizioni sulla transazione fiscale introdotte dall’articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3, si applicheranno alle trattative avviate con istanza di nomina dell’esperto depositata successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Il decreto è in corso di pubblicazione.