Il decreto correttivo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza adottato con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito all’art. 23 del Codice i nuovi commi 2-bis e 2-ter, i quali stabiliscono che nella composizione negoziata della crisi d’impresa:
«2-bis. Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.
La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato. L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l’accordo è privo di effetti. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.”
Il nuovo comma 2-ter precisa poi che “Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 (ossia un contratto di risanamento, una convenzione di moratoria, un accordo su poiano di risanamento esentato da revocatoria – co. 1 – oppue un piano attesttao di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti, un concordato semplificato o un altro strumento ordinario di regolazione della crisi – co. 2) possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente”.
In forza della norma transitoria (articolo 56, comma 2, del D.Lgs. 136/2024) questa speciale transazione fiscale prevista si potrà applicare solo ai procedimenti di composizione negoziata della crisi (CNC) avviati successivamente alla sua entrata in vigore e non a quelli pendenti.