Con la decisione Cassazione civile sez. III, 18/10/2024, n.27106 la Suprema corte ha chiarito che la c.d. clausola di salvaguardia (ossia la clausola che in un contratto di finanziamento stabilisce che in ogni caso il tasso pattuito vada ricondotto entro le soglie di usura al fine di assicurarne la validità) non può sanare l’eventuale invalidità originaria della pattuizione.

Nel grado precedente di giudizio la Corte d’Appello, ribaltando il giudizio del tribunale, aveva ritenuto non usuraria la pattuizione dell’interesse moratorio (stabilito in contratto in misura pari al parametro Euribor a tre mesi maggiorato del 9%, quando il l’Euribor era pari al 3,41%, per cui il tasso di mora convenuto risultava 12,41%, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento, ammontante all’8,97%).

Ciò in forza, proprio, della clausola di salvaguardia scritta all’art. 11 delle Condizioni generali del contratto, per il quale, se, alla sua stipulazione “il risultato di tale calcolo (Euribor 3 mesi, divisore 365, più nove punti)” fosse superiore rispetto al tasso soglia vigente per la classe di importo cui il contratto sia riconducibile, “il tasso resterà per tutta la durata della locazione finanziaria nell’Euribor 3 mesi, divisione 365, quale pubblicato da Il Sole 24 Ore, man mano in vigore, maggiorato della differenza tra il tasso soglia vigente alla data di stipulazione … e l’Euribor 3 mesi, divisione 365, pubblicato alla data medesima da Il Sole 24 Ore” (ossia, appunto, in salvaguardia).

Ad avviso della corte territoriale, detto articolo 11, “riconducendo la misura degli interessi moratori entro la soglia dell’usura”, escludeva ab origine “la nullità della relativa pattuizione“, rendendo così la clausola valida; il che, per la Corte d’appello, sarebbe stato affermato pure da Cass. 26286/2019.

Sempre ad avviso della corte territoriale, quindi, tramite una correzione/integrazione della clausola determinante gli interessi moratori che venga attuata tramite un’altra clausola, cioè la “clausola di salvaguardia” rappresentata dall’articolo 11 delle Condizioni generali, si “depurerebbe” ab origine il contratto dal tasso usurario che il contratto stesso, sempre ab origine, aveva in realtà stabilito, avendo “pertanto in parte qua il negozio, si potrebbe dire, la doppia faccia di Giano” (così la Suprema Corte).

Per la Suprema Corte, però, “l’articolo 1, comma 1, D.L. 394/2000, convertito con modifica nella L. n. 24/2001 e invocato nel presente motivo, stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vangano convenuti interessi usurari è nulla; e il riferimento, ictu oculi, è alla sua originaria pattuizione che la inserisce, appunto ab origine, nel sinallagma contrattuale, dal momento che la natura variabile di un elemento presente nella clausola non può privare di effetto il suo stato al momento della stipulazione, così rendendolo, per di più, un dato indeterminabile: la variabilità non può che essere, al contrario, una caratteristica ontologica che si concretizza e perciò genera effetto solo posteriormente alla stipula.”

Ne consegue, per la Corte, “che una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso – caratterizzato dal suo movimento fisiologico – che nullo altrimenti lo renderebbe. E ciò riconosce, in sostanza, da ultimo – confermando Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 invocata dalla ricorrente – Cass. sez. 1, ord. 15 maggio 2023 n. 13144, la quale identifica lo scopo della clausola di salvaguardia nel mantenimento della “eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora” entro il tasso soglia, vale a dire “vigila” e ha effetto su quanto possa accadere posteriormente alla stipulazione del contratto tramite un’eventuale sopravveniente variatio verificantesi nell’elemento contrattuale di natura “fluttuante”“.

Diversamente opinando, afferma la Corte, “si giungerebbe ad affermare che l’applicazione dell’articolo 1, primo comma, possa essere “disattivata” dalla clausola di salvaguardia, la quale verrebbe a espungere la natura nulla dalla clausola derivante da originaria pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori. Una clausola come quella “di salvaguardia” invece, come ne segnala il nome, è finalizzata a proteggere l’applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa – ovvero per come è stata stipulata ab origine -, bensì dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso. Il che non è certo sostenibile, dal momento che si è dinanzi, ictu oculi, a una norma imperativa, in quanto il suo contenuto determina quel che è nullo, ovvero affetto da un vizio di radicale illegittimità.

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