Fu Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2024, n. 19990 a rimettere alla Prima Presidente l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle due questioni di fondo relative alla c.d. manipolazione dell’Euribor accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016:

1) se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva dichiarata illecita o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;

2) se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.

Nel frattempo, la Corte d’Appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE (e dell’art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza».

Prendendo atto di questo rinvio pregiudiziale le Sezioni Unite, con l’ordinanza 15 marzo 2025, n. 6943, hanno ritenuto opportuno rinviare la trattazione del ricorso rimesso dall’ordinanza n. 19990/2004.

Dovremo quindi attendere ancora prima di capire quale sarà la soluzione alle due questioni di fondo che vedono ancora divisa la giurisprudenza.

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