Tiene l’indirizzo di giurisprudenza per il quale il diritto del cliente all’ottenimento di copia della documentazione bancaria che lo riguardi può essere esercitato anche in causa al di là delle preclusioni di cui all’art. 210 c.p.c.

Di recente tale tesi è stata ribadita da Cass. civ. Sez. VI, Ord., 08/02/2019, n. 3875, la quale ha affermato che “Il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente il contratto in essere con l’istituto di credito, di cui all’art. 119, T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993), ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica finale di carattere non strumentale. In relazione a tale fattispecie non trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. e non può, pertanto, negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio la natura meramente esplorativa dell’istanza in tal senso presentata”.

Ne deriva, pertanto, che la richiesta di ottenimento della propria documentazione porà essere esercitato dal cliente per la prima volta in giudizio, ossia senza necessità di dimostrare di aver già avanzato una simile richiesta in via stragidiziale in precedenza.