E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che rende pienamente operativi i nuovi PIR (Piani Individuali di Risparmio). La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, è legata al fatto che le agevolazioni fiscali sono collegate a una quota d’investimenti dedicati a start-up e PMI innovative.

Con questo provvedimento, pertanto, si regolamentano le modalità e i criteri di investimento in PMI che dovranno essere effettuati in parte in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali e in parte in quote o azioni di fondi per il venture capital, ovvero organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono almeno il 70 per cento dell’attivo nelle predette imprese. A tal fine, sono stati considerati ammissibili gli investimenti in equity e quasi-equity.

Le nuove disposizioni si applicheranno ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, mentre per i PIR costituiti fino al 2018 continuerà invece ad applicarsi la disciplina pre-vigente con la possibilità di adeguamento del portafoglio di investimento alla nuova disciplina.

La novità normativa, in realtà, rende maggiormente richioso questo genere di investimento, perché il 7% della raccolta sarà dedciata a fondi di venture capital e società quotate all’Aim, il listino di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese italiane. Visto che le banche non prestano soldi a sufficienza alle imprese (a febbraio -0,1% rispetto all’anno prima, secondo dati Bankitalia), il governo spera così di indirizzare il risparmio delle famiglie verso il finanziamento dell’economia reale. Ma ora i Pir hanno un vincolo di investimento in più, con rischi maggiori per il risparmiatore.

Sin dalla loro nascita i Pir hanno avuto la finalità di convogliare il risparmio degli italiani sulle aziende nazionali oppure operanti nel nostro Paese. Con questo obiettivo, il governo precedente aveva incentivato il risparmio investito in Pir azzerando le tasse su eventuali rendimenti. A patto però che l’investitore mantenesse in portafoglio il prodotto per cinque anni. Di qui il successo dei Pir per i quali la legge fissava precisi paletti di investimento: il 70% del denaro doveva affluire in azioni o obbligazioni di aziende italiane quotate o europee con “stabile organizzazione” in Italia. Inoltre, il 30% di quel 70% – pari al 21% del portafoglio complessivo – doveva andare in società non quotate sull’indice principale. Infine, il restante 30% era destinato a qualsiasi strumento finanziario, inclusi conti correnti e depositi bancari.

Ora, ci sarà in più anche l’obbligo di mettere una quota (7%) di quei soldi in piccole e medie imprese non quotate e in società che investono in start-up (i cosiddetti venture capital).

Per Banca d’Italia “Le nuove norme aumentano i rischi di perdite”, perché “aumenta il rischio che i fondi registrino perdite derivanti da vendite di attività in mercati poco liquidi a fronte di episodi di forte volatilità dei corsi che inducano i sottoscrittori a liquidare l’investimento prima di conseguire il beneficio fiscale. Tali perdite potrebbero riflettersi negativamente sui risultati dei Pir e sulla reputazione degli intermediari che li promuovono. Proprio al fine di limitare questi rischi gli investimenti dei fondi aperti italiani in titoli di Pmi italiane e in fondi di venture capital sono attualmente pressoché nulli”, ha chiarito l’ente centrale.

Il vincolo percentuale di destinazione, pertanto, aumenterà la volatilità di questo strumento di investimento.