I costi sostenuti dalla banca per il pagamento di somme riconosciute al cliente in via transattiva sono deducibili dal reddito.
Lo ha sostenuto Cass. civ. Sez. V, 05/11/2019, n. 28355, con le seguenti parole: “Le somme versate a titolo di transazione ai propri clienti, per prevenire la instaurazione di controversie attinenti alla pretesa responsabilità precontrattuale o contrattuale dell’istituto di credito nell’espletamento dei servizi finanziari (nel caso di specie: obbligazioni Cirio e bond argentini) sono inerenti all’esercizio dell’impresa e, quindi, deducibili ai sensi dell’art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)”.
Di regola, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
Per la Corte di Cassazione (cfr. ad es. Cass., 11 aprile 2011, n. 8135) un costo può essere deducibile dal reddito d’impresa solo se e in quanto sia funzionale alla produzione del reddito stesso; sicchè la correlazione fra costo e reddito è stata esclusa con riferimento ai costi rappresentati dal pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente (cfr. Cass. 29 maggio 2000, n. 7071, per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale; Cass., 13 maggio 2003, n. 7317; come pure per gli interessi moratori su somme pagate a titolo di sanzione: in tal senso Cass., 20 maggio 2009, n. 11176). Allo stesso modo si è ritenuto non deducibile l’esborso effettuato per evitare indagini fiscali, trattandosi non di atto di gestione dell’impresa, ma ponendosi su un piano autonomo ed esterno alla stessa (Cass., 19 aprile 2001, n. 5796).
In tutte queste ipotesi (cfr. anche la ritenuta non detraibiltà del riscatto pagato per la liberazione di un dirigente come da Cass., 11 agosto 1995, n. 8818), l’illecito compiuto “spezza”, in ogni caso, il nesso di inerenza, in quanto “la spesa non nasce più nell’impresa”, ma in un atto o fatto, quello antigiuridico, che per sua natura si pone al di là della sfera aziendale.
La deducibilità è stata negata anche ai costi sopportati per le sanzioni pagate dall’imprenditore a titolo di condono edilizio (Cass., 7 settembre 2007, n. 1860), come pure a quelli per sanzioni irrogate dagli organismi della concorrenza e del mercato per aver posto in essere pratiche concordate per falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato (Cass., 3 marzo 2010, n. 5050), anche perchè tali sanzioni sono inflitte a prescindere dal danno concretamente ricevuto dai consumatori.
Si è anche affermato che sono deducibili dal reddito d’impresa le penalità contrattuali per ritardata consegna alla clientela, stabilite in base all’art. 1382 c.c., in quanto, per la natura di patto accessorio del contratto, inidoneo ad interrompere il nesso sinallagmatico, non hanno finalità sanzionatorie o punitive ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura del risarcimento in caso d’inadempimento, sono inerenti all’attività d’impresa (Cass., 5 luglio 2017, n. 16561; Cass., n. 18903/2018).
Costituisce, poi, principio consolidato quello per cui le somme erogate, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento del danno costituiscono costi che sono deducibili dall’impresa che provvede al pagamento, potendosi soltanto contestare la deducibilità in un unico momento o in più annualità, in relazione al principio di competenza (Cass., 25 marzo 2015, n. 5976, in una controversia relativa alla contestazione di indeducibilità dell’intero importo pagato a seguito di transazione da un imprenditore in favore del proprietario del fondo adiacente l’area destinata ad attività di impresa, per estrazione di inerti sine tituolo dal terreno di proprietà altrui).
Nel caso oggetto della sentenza in commento, l’Ufficio delle entrate aveva contestato la indeducibilità dei costi sostenuti dalla Banca in relazione alle transazioni su cause di risarcimento “avanzate dai clienti della banca” che “trovano innesto nell’illecito comportamento dell’istituto bancario che avrebbe omesso l’osservanza delle regole di condotta previste per i contratti di investimento proposti ai suddetti clienti”.
La Corte ha però ritenuto che in presenza di transazioni stipulate dalla banca con i clienti “per prevenire l’instaurazione di un contenzioso fondato sulla dedotta violazione da parte dei funzionari degli obblighi informativi per la conclusioni di contratti di investimento aventi ad oggetto obbligazioni o strumenti finanziari, le spese erogate dalla Banca per coprire tali costi costituiscono risarcimento del danno, e sono pienamente deducibili dal soggetto che ha effettuato i pagamenti delle relative transazioni, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale e, dunque, inerenti ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, deducibili come sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui interviene la relativa spesa (Cass., 5976/2015).